Sentenza n. 2658/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale: a) del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale della Campania per le Elezioni Regionali, in data 17.12.2025, per quanto di interesse: - che ha approvato le cifre elettorali, per quanto di interesse, della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" (con 16.813 voti) e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" (con 16.760 voti), per la Circoscrizione di Benevento; - che ha determinato la cifra elettorale residuale (percentuale) delle Liste Provinciali per la Circoscrizione di Benevento assegnando alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" il 16,7986 % ed alla Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" il 16,7456 %; - che ha assegnato il seggio della Circoscrizione di Benevento alla Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", ai sensi dell'art. 7, comma 7, lett. b), L.R. n. 4/2009; - che ha proclamato eletto il sig. Fernando Errico, consigliere più votato della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI", nella Circoscrizione di Benevento, alla carica di Consigliere Regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L.R. n. 4/2009; b) di tutti gli atti presupposti e, dunque, del verbale dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Benevento che, sulla base dei (dati dei) Verbali Sezionali, ha determinato la cifra elettorale della Lista "PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI" in ragione di 16.813 voti e della Lista "GIORGIA MELONI PER CIRIELLI" in ragione di 16.760 voti; c) ove occorra, ancora, dei verbali delle operazioni elettorali in data 23 e 24.11.2025 relativi a: - Comune di Airola, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; - Comune di Amorosi, Sezione n. 2; - Comune di Arpaia, Sezione n. 1; 3 - Comune di Bonea, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Bucciano, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Castelpagano, Sezione n. 2; - Comune di Cautano, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Cerreto Sannita, Sezioni n. 1, 2, 4; - Comune di Cusano Mutri, Sezioni n.1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Durazzano, Sezione n. 1, 2; - Comune di Moiano, Sezioni n. 2, 3, 4; - Comune di Molinara, Sezione n. 1; - Comune di Montefalcione in Val Fortore, Sezione n. 2; - Comune di Montesarchio, Sezioni n. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 15, 16; - Comune di Morcone, Sezione n. 5; - Comune di Paduli, Sezione n. 3; - Comune di Paolisi, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Pesco Sannita, Sezione n. 2; - Comune di Pietrelcina, Sezioni, Sezioni n. 1, 3; - Comune di Ponte, Sezioni n. 1, 2; - Comune di Pontelandolfo, Sezioni n. 1, 2, 3; - Comune di Puglianello, Sezione n. 1; - Comune di San Giorgio del Sannio, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10; - Comune di San Leucio del Sannio, Sezioni n 1, 2, 3; 4 - Comune di San Lorenzo Maggiore, Sezione n. 1; - Comune di San Marco dei Cavoti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4; - Comune di San Nicola Manfredi, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Sant'Agata dei Goti, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; - Comune di Sant'Angelo a Cupolo, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Santa Croce del Sannio, Sezione n. 1; - Comune di Telese Terme, Sezioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6; - Comune di Vitulano, Sezioni n. 3, 4; d) ove occorra, della delibera del Consiglio della Regione Campania di convalida degli eletti; e) di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente di proclamazione della elezione alla carica di Consigliere Regionale, all'esito del turno elettorale del 23 e 24.11.2025; quanto al ricorso incidentale depositato il 30/1/2026: degli stessi atti e provvedimenti, “per la parte in cui ove l’accertamento istruttorio dovesse confermare l’esistenza di schede con le caratteristiche descritte dal ricorrente, questo On.le TAR non potrà che trarne l’unica conseguenza compatibile con i principi di certezza e non equivocità della manifestazione di voto, dichiarandone la nullità, non già disponendone la “traslazione” del relativo voto in favore della lista del ricorrente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale dell’Ufficio Centrale Regionale della Campania del 17 dicembre 2025, nella parte relativa alla determinazione dei voti delle liste nella circoscrizione di Benevento, all’assegnazione del seggio alla lista "PPE Forza Italia Berlusconi" e alla proclamazione dell’eletto
Esito
Favorevole al resistente (controinteressato eletto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il risultato delle elezioni regionali nella circoscrizione di Benevento, sostenendo che la lista di appartenenza avrebbe dovuto ottenere almeno 209 voti in più e che alla lista "PPE Forza Italia Berlusconi" avrebbero dovuto essere sottratti almeno 39 voti, così da superare lo scarto di 53 voti e ottenere il seggio assegnato alla lista avversaria. In particolare, ha dedotto: l’erronea attribuzione alla lista avversaria di almeno 30 voti recanti un doppio segno su simboli di lista; l’illegittimo annullamento di almeno 17 voti recanti una preferenza per candidati della propria lista e un leggero segno sull’altro lato della scheda; l’attribuzione alla lista "Cirielli Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti" di almeno 73 voti privi di voto di lista ma recanti preferenze per candidati della lista ricorrente; l’attribuzione alla lista "PPE Forza Italia Berlusconi" di almeno 5 voti analogamente privi di voto di lista; l’attribuzione alla lista "Cirielli Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti" di almeno 110 voti recanti il contrassegno di tale lista ma preferenze per candidati della lista ricorrente; l’annullamento di almeno 4 voti per l’indicazione del cognome "Ferrara" anziché "Ferraro"; e l’attribuzione alla lista avversaria di almeno 4 voti recanti una preferenza per un suo candidato ma il segno sul simbolo di altra lista. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale subordinato, chiedendo la declaratoria di nullità delle schede eventualmente riconosciute irregolari e contestando a sua volta ulteriori voti.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure principali più significative e ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le restanti. Quanto ai 110 voti recanti il contrassegno della lista "Cirielli Presidente per la Campania - Moderati e Riformisti" e preferenze per candidati appartenenti alla lista ricorrente, il Collegio ha applicato l’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960: il voto di lista resta valido per la lista contrassegnata, mentre le preferenze per candidati di altra lista sono inefficaci. Quanto ai 73 e 5 voti privi di contrassegno di lista, ma recanti preferenze collocate nel riquadro di una lista diversa da quella di appartenenza dei candidati, il TAR ha ritenuto la manifestazione di voto ambigua e contraddittoria, quindi non attribuibile alla lista ricorrente. Il giudice ha inoltre escluso di poter dichiarare autonomamente nulle tali schede, poiché il ricorrente aveva chiesto soltanto l’attribuzione dei voti alla propria lista: una pronuncia di nullità avrebbe violato il principio della domanda e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il primo motivo, relativo ai 30 voti con doppio crocesegno, è stato respinto in larga parte per difetto di un adeguato principio di prova: le dichiarazioni sostitutive prodotte erano generalmente prive di indicazioni sufficientemente specifiche, in particolare quanto all’eventuale presenza di preferenze, elemento decisivo ai sensi dell’art. 57. Soltanto una dichiarazione riguardava due schede con doppio segno e senza preferenze, ma tale circostanza non avrebbe potuto comunque modificare il risultato, essendo insufficiente a colmare lo scarto di 53 voti. Il TAR ha anche rilevato il carattere esplorativo della richiesta di riesame generalizzato delle schede di 18 sezioni, che avrebbe comportato il rifacimento di una parte considerevole delle operazioni di scrutinio. I motivi secondo, sesto e settimo sono stati dichiarati improcedibili perché, anche considerando tutti i voti reclamati, non avrebbero consentito di superare lo scarto tra le liste né di modificare l’assegnazione del seggio. Il ricorso incidentale del controinteressato è stato dichiarato integralmente improcedibile, poiché la reiezione e l’improcedibilità del ricorso principale avevano già consolidato la sua posizione. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
Quando l’elettore contrassegna il simbolo di una lista e indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra lista, il voto di lista resta valido per la lista contrassegnata, mentre le preferenze sono inefficaci. Se sono segnati più contrassegni, ma le preferenze riguardano candidati appartenenti a una sola delle liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
art. 7, commi 7 e 8, l.r. Campania n. 4/2009
La disposizione è richiamata quale base normativa per l’assegnazione del seggio residuo nella circoscrizione di Benevento e per la proclamazione del candidato più votato della lista assegnataria.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande formulate dalle parti e non può attribuire un bene diverso da quello richiesto; nel caso concreto non poteva dichiarare la nullità delle schede, essendo stata chiesta soltanto l’attribuzione dei voti alla lista ricorrente.
Il principio della domanda, applicabile anche al processo amministrativo, impedisce al giudice di alterare petitum e causa petendi o di decidere su un oggetto non introdotto dalla parte.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio elettorale.
È richiamato in relazione alla necessità che le dichiarazioni sostitutive poste a fondamento del ricorso contengano riferimenti circostanziati, verificabili e idonei a consentire il controllo della loro attendibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio elettorale, quando l’elettore appone il contrassegno su una lista e indica preferenze per candidati appartenenti a una lista diversa, il voto di lista resta valido in favore della lista contrassegnata, mentre le preferenze estranee sono inefficaci.
- Quando l’elettore non contrassegna alcuna lista e indica il nome di candidati nel riquadro riferibile a una lista diversa da quella di appartenenza dei candidati, la scheda esprime una volontà ambigua e contraddittoria e il voto non può essere attribuito alla lista dei candidati indicati.
- Le dichiarazioni sostitutive prodotte per fornire il principio di prova nel giudizio elettorale devono descrivere in modo specifico e circostanziato le anomalie riscontrate, consentendo di collegarle al vizio denunciato e di verificarne l’attendibilità; dichiarazioni generiche o meramente mnemoniche non impongono l’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- Il giudice elettorale non può procedere a uno scrutinio generalizzato ed esplorativo delle schede quando la censura non identifica adeguatamente le schede contestate e richiede il rifacimento di ampie operazioni di scrutinio senza un principio di prova sufficiente.
- In applicazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il giudice non può dichiarare la nullità di schede o voti quando il ricorrente abbia chiesto esclusivamente l’attribuzione degli stessi alla propria lista.
- Le censure elettorali diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche nell’ipotesi di accoglimento, il numero dei voti controversi non sarebbe comunque idoneo a modificare il divario tra le liste o l’assegnazione del seggio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →