Cassazione Civile, Ordinanza n. 17671/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un ingegnere come consulente di parte nell'ambito di una procedura di esecuzione di obblighi di fare. Il professionista ha poi preteso un compenso aggiuntivo, sostenendo di avere svolto anche un'ulteriore attività di assistenza nella fase di instaurazione e definizione stragiudiziale della vertenza. La Corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, ha escluso che fosse provato un incarico ulteriore rispetto alla nomina quale consulente di parte. In cassazione il professionista ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte avesse trascurato corrispondenza e testimonianze che avrebbero dimostrato il conferimento del diverso incarico; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserita indebita sostituzione della valutazione del giudice di merito alle prove raccolte; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 1350 c.c., sostenendo che l'incarico professionale poteva essere conferito anche oralmente e che non esistevano forme vincolate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non denunciasse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché la doglianza sulla valutazione delle prove e sulla motivazione della sentenza celava ancora una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, estraneo al giudizio di legittimità. Quanto alla pretesa violazione delle norme sulla forma del mandato, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata non affermava affatto che l'incarico dovesse essere conferito per iscritto, ma si limitava a rilevare, in chiave probatoria, l'assenza di un atto scritto idoneo a dimostrare l'ulteriore incarico. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto storico decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o chiedere una diversa lettura delle prove.
Non consente di censurare in cassazione la semplice diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la doglianza mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di un mandato conferito oralmente; la Corte rileva però che la sentenza impugnata non ha fondato la decisione su un requisito formale del contratto.
È richiamato dal ricorrente in tema di forma contrattuale, ma la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia affermato una necessaria forma scritta dell'incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste solo se il fatto storico, e non il mero materiale probatorio, sia stato del tutto trascurato dal giudice di merito e sia tale da determinare con certezza un esito diverso della causa.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, del vizio motivazionale o dell'omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della mera ponderazione del materiale istruttorio, poiché il controllo di legittimità non consente di sostituire il proprio giudizio di fatto a quello del giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito fonda il rigetto della domanda sulla mancata prova di un incarico ulteriore, la doglianza sulla forma del contratto è irrilevante se il giudice non ha affermato alcun requisito formale, ma ha soltanto valorizzato l'assenza di prova documentale nel quadro complessivo degli elementi acquisiti.
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