Cassazione Civile, Sentenza n. 4813/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
ICE Fumagalli ha agito per ottenere il pagamento del residuo credito per lavori di costruzione parzialmente eseguiti (credito richiesto pari a euro 159.560) sostenendo l'applicabilità dell'art. 936 c.c. nei confronti della proprietaria del suolo (Buzzi) e, in subordine, l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.; i lavori erano stati affidati da Skyline Real Estate a ICE Fumagalli, la quale aveva sospeso i lavori per mancati pagamenti; Skyline è poi fallita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ICE Fumagalli confermando la decisione della Corte d'appello di Milano. È stato escluso che l'art. 936 c.c. fosse applicabile, perché l'opera era stata eseguita in adempimento di un contratto d'appalto stipulato con la committente Skyline e dunque l'impresa non era 'terza' rispetto alla proprietaria del fondo ai sensi di quella norma. L'azione ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta inammissibile per carenza del presupposto della residualità: ICE Fumagalli poteva esperire rimedi alternativi (azione contro gli avallanti delle cambiali, soci obbligati in solido) e non ha dimostrato di averli esperiti concretamente; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in favore della controricorrente (liquidate in euro 8.700 oltre oneri) e sussistono i presupposti per un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Applicabile solo quando le opere siano state eseguite da un terzo veramente estraneo al proprietario del fondo (nessun rapporto personale o reale che legittimi la costruzione); non si applica se le opere sono eseguite in adempimento di un contratto di appalto con una committente diversa dal proprietario del suolo.
Azione di ingiustificato arricchimento di natura residuale: richiede l'assenza di qualsiasi altro rimedio giudiziale a favore dell'impoverito e l'identità dell'evento causale dell'arricchimento e dell'impoverimento; non ammissibile quando esistono rimedi alternativi esercitabili, anche se il loro esito concreto è incerto.
Norma richiamata in via subordinata rispetto alla responsabilità per avallo o garanzie; la Corte ha osservato che esistevano azioni esperibili contro i soggetti obbligati in solido (avallanti delle cambiali).
Procedimento cautelare utilizzato da Buzzi per ottenere la liberazione del cantiere; fatto rilevante ai fini della vicenda ma non decisivo per le domande di merito di ICE Fumagalli.
Richiamato in relazione alla presunta nullità del procedimento per omessa pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha ritenuto le pronunce della Corte d'appello adeguate e non omissive nella ratio decisoria.
Richiamato con riferimento all'apprezzamento della prova; la Cassazione ha negato la rinnovazione della valutazione di fatto e confermato che la valutazione probatoria di merito non è sindacabile in via di legittimità se non per specifiche questioni di diritto.
Richiamato nella contestazione sulla omissione di pronunce relative a prove e deduzioni istruttorie; la Corte ha ritenuto le deduzioni inserite nel contesto della domanda principale e valutate secondo la ratio decidendi.
Richiamati nelle censure relative alla risoluzione per inadempimento; la Corte ha spiegato che la ricorrente non aveva chiesto una pronuncia autonoma di risoluzione finalizzata agli effetti restitutori, ma lo aveva prospettato come presupposto dell'azione ex art. 936 c.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
Norme di censura in cassazione usate dalla ricorrente per denunciare violazioni di norme di diritto e vizi motivazionali; la Corte ha rigettato tali censure per mancata rilevanza in diritto o perché attinenti alla valutazione di fatto inammissibile in sede di legittimità.
Richiamati con riferimento alla contestata ammisione o esclusione di mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto che le questioni inerenti ammissibilità e rilevanza probatoria siano valutazioni di merito non rivedibili in cassazione salvo profili di diritto.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un'ulteriore somma da parte della ricorrente.
Massime di principio
- L'art. 936 c.c. si applica solo se l'opera è stata realizzata da un soggetto estraneo e non in esecuzione di un contratto d'appalto con un terzo; quando l'opera è frutto di un appalto l'impresa non è considerata 'terza' rispetto al proprietario del suolo ai fini di tale norma.
- L'azione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura residuale: prima di proporla bisogna aver esperito o dimostrare l'impossibilità concreta di esperire altri rimedi giuridici alternativi; il giudice valuta in astratto l'esistenza di rimedi alternativi, non il loro esito probabile.
- La semplice difficoltà di recupero del credito attraverso altri mezzi (es. esecuzione sui patrimoni di terzi avallanti) non rende automaticamente inammissibile la valutazione che tali rimedi erano astrattamente esperibili; il ricorrente deve dimostrare di non avere altri rimedi effettivamente esperibili.
- La risoluzione del contratto di appalto non rende automaticamente 'terzo' l'appaltatore rispetto al proprietario del fondo quando l'opera è stata eseguita in adempimento di un rapporto contrattuale con una committente diversa: le conseguenze sono prevalentemente obbligatorie e ripristinatorie tra le parti contrattuali.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito probatorio a meno che non emergano profili di diritto; le questioni di ammissibilità e rilevanza delle prove sono in linea di principio materie di merito.
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