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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4778/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Sicilia che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione IRAP prevista dall'art. 15 della Legge Regionale Sicilia n.21/2003, ritenendola aiuto di Stato incompatibile perché riconosciuta a impresa con attività prevalentemente export. In primo grado la C.T.P. aveva invece ammesso l'esenzione (almeno come de minimis). L'Ufficio fiscale contestava inoltre l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (anno 2006) e aveva recuperato IVA e IRAP. Il ricorso per cassazione deduceva violazione/errata interpretazione dell'art. 1, lett. d) del Regolamento CE n.1998/2006 (de minimis) sostenendo che il regolamento contemperi la tutela della concorrenza con la possibilità di agevolare, entro limiti, le imprese meritevoli; la ricorrente assumeva quindi che l'aiuto regionale fosse riconoscibile entro il regime de minimis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della C.T.R. secondo cui l'esenzione IRAP regionale è subordinata al rispetto del diritto UE sugli aiuti di Stato e non è applicabile quando l'agevolazione ha collegamento con attività di esportazione che possono falsare la concorrenza. La Corte ha richiamato il principio di supremazia del diritto UE, l'art. 107 TFUE (incompatibilità degli aiuti di Stato) e l'art. 1, lett. d) del regolamento 1998/2006 che esclude l'applicabilità della disciplina de minimis agli aiuti connessi all'esportazione. Ha osservato i consistenti volumi di esportazione della società (anni 2001-2010) e confermato che l'agevolazione non poteva essere riconosciuta. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese (€ 7.400,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia n. 21 del 29 dicembre 2003, art. 15

    “Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche. ... L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.”

    La norma regionale riconosce l'esenzione IRAP ma ne subordina l'applicazione al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato: dunque l'agevolazione vale solo se compatibile con il TFUE e con le decisioni/criteri della Commissione/Regolamenti europei.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107

    “1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati... 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale... 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni... c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; ...”

    Definisce il criterio di incompatibilità/compatibilità degli aiuti di Stato: un aiuto è incompatibile se può falsare la concorrenza/incidere sugli scambi. La valutazione della compatibilità richiede analisi del possibile impatto sugli scambi e sulla concorrenza.

  • Regolamento (CE) n. 1998/2006, art. 1, lett. d) (de minimis)

    Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione, per quel che qui interessa, (lett. d) agli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

    Il regime "de minimis" non si applica agli aiuti direttamente collegati all'esportazione: anche se l'importo è modesto, l'aiuto all'export è escluso dal trattamento semplificato e può essere considerato incompatibile perché incide direttamente sugli scambi.

  • TFUE, art. 35 (richiamato)

    Richiamato dalla sentenza per distinguere il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione tra Stati membri dall'ambito del regolamento de minimis: l'art. 35 disciplina la libera circolazione intra-UE, ma la normativa sugli aiuti (e l'esclusione del de minimis per l'export) non si qualifica come una restrizione quantitativa vietata e può coesistere con l'art. 35.

Massime di principio

  • Se un'agevolazione nazionale o regionale è espressamente subordinata al rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, la sua efficacia dipende dall'accertamento della compatibilità con il TFUE e con i regolamenti comunitari.
  • Il regime "de minimis" (Reg. 1998/2006) non copre gli aiuti direttamente collegati all'attività di esportazione: anche somme modeste non possono essere qualificate come de minimis se sono legate all'export.
  • Un consistente e documentato carattere esportatore dell'impresa (volumi di esportazione rilevanti) rappresenta un elemento fattuale decisivo per escludere l'applicabilità di agevolazioni che configurino aiuti all'esportazione.
  • La competenza del diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale: norme nazionali che concedono agevolazioni condizionate devono essere interpretate e applicate alla luce degli obblighi UE.
  • In contenziosi fiscali con profili di aiuto di Stato, è necessario fornire documentazione probatoria dettagliata sulla natura, finalità e destinatari dell'agevolazione per dimostrare l'assenza di collegamento con l'export o l'assenza di effetto distorsivo sugli scambi.

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