Cassazione Civile, Sentenza n. 4944/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Enel impugnava la sentenza della CTR Campania che aveva confermato l'avviso di accertamento TOSAP (n.000325/2018 relativo all'annualità 2017, occupazione di 256 mq, importo complessivo €5.848,47). Il ricorso per cassazione si fondava su due motivi: (1) nullità o insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento (violazione art.7 L.212/2000 e art.1, c.162 L.296/2006) che avrebbe impedito di individuare le ragioni dell'imposizione, la qualificazione e la quantificazione dell'occupazione; (2) errata applicazione della tariffa TOSAP: la CTR aveva escluso l'applicazione della tariffa più favorevole prevista dagli artt.46 e 47 d.lgs. n.507/1993 e dall'art.63 d.lgs. n.446/1997 (lett. f) nonostante Enel svolga attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (produzione di energia), e quindi sarebbe spettata la misura agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo che l'avviso di accertamento fosse sufficientemente motivato: l'atto consentiva al contribuente di conoscere gli elementi essenziali (an e quantum) indicando la delibera comunale richiamata, le particelle interessate e la superficie occupata e applicando la tariffa minima prevista; inoltre la prova della pretesa poteva essere fornita in giudizio. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha affermato il principio secondo cui alla società produttrice di energia (Enel Produzione) si applica la disciplina agevolata di cui all'art.63, comma 2, lett. f) d.lgs. n.446/1997 (tariffa speciale per occupazioni strumentali ai servizi pubblici), in quanto la produzione è attività strumentale e funzionale alla rete unitaria di erogazione del servizio elettrico. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR Campania in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e per la regolamentazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, legge n. 212/2000
La motivazione dell'avviso delimita l'ambito delle contestazioni proponibili e mette il contribuente in condizione di conoscere an e quantum; tuttavia la prova della pretesa può essere fornita in giudizio e l'atto è adeguato se consente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa
art. 1, comma 162, legge n. 296/2006
art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006
Richiamato nel rilievo sulla motivazione dell'atto impositivo come norma rilevante al tema della motivazione e conoscenza della pretesa
art. 56, d.P.R. n. 633/1972
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Principio secondo cui l'avviso soddisfa l'obbligo motivazionale se pone il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa
art. 42, d.P.R. n. 600/1973
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamata in relazione al rilievo che un avviso privo di congrua motivazione non può essere integrato in giudizio
art. 46 e 47, d.lgs. n. 507/1993
art. 46 e 47 d.lgs. n. 507/1993
Disciplina originaria della TOSAP per occupazioni con condutture, cavi e impianti; art.46 individua le occuppazioni riferibili alle reti di pubblici servizi e rimanda ai criteri dell'art.47 per la determinazione della tassa (criteri poi parzialmente soppiantati dall'art.63 d.lgs.446/1997)
art. 63, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997
Prevede una speciale misura di canone/tariffa per le occupazioni permanenti effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi; tale disciplina si applica anche alla TOSAP e costituisce il criterio agevolato di quantificazione
art. 50, d.lgs. n. 507/1993
art. 50 d.lgs. n. 507/1993
Prevede l'obbligo di denuncia dell'occupazione da parte del contribuente; la Corte ha precisato che la mancata denuncia non impedisce l'applicazione del regime tariffario agevolato, che deve essere applicato d'ufficio dall'ente impositore se ricorrono i presupposti
art. 39, d.lgs. n. 507/1993
art. 39 del d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato in relazione all'individuazione del soggetto passivo e al rapporto autorizzativo tra ente e autorizzato, in base al quale conta il rapporto di autorizzazione più che la riconducibilità dell'interesse
art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507/1993
art. 49, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993
Prevede l'esenzione per i soggetti pubblici: se l'occupante fosse stato pubblico sarebbe esente; ciò serve però a distinguere soggetto pubblico e soggetto privato che svolge attività strumentale
legge n. 488/1999 (art. 18 e modifiche)
Ha riformulato l'art.63 d.lgs.446/1997 introducendo il criterio di determinazione forfetaria per le occupazioni permanenti (utenze) e ha inciso sul regime di quantificazione anche per la TOSAP
d.l. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021 (art. 5, comma 14‑quinquies)
art. 5, comma 14‑quinquies, lett. a) e b), d.l. n.146/2021, conv. L. n.215/2021
Disposizione di interpretazione autentica che include tra le occupazioni direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete anche quelle effettuate da aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità (es. trasmissione di energia elettrica)
Massime di principio
- Un avviso di accertamento tributario è valido se mette il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa (an e quantum); la motivazione delimita l'oggetto del contendere, mentre la prova della pretesa può essere integrata in giudizio laddove consentito dalla normativa vigente.
- La mancata presentazione della denuncia (art.50 d.lgs.507/1993) non preclude automaticamente l'applicazione di regimi tariffari agevolati: l'ente impositore deve applicare il regime previsto se ricorrono i presupposti, utilizzando le informazioni in suo possesso per la quantificazione d'ufficio.
- La qualifica soggettiva del contribuente (es. società per azioni con scopo di lucro) non è decisiva: ciò che rileva è la natura dell'attività e la funzionalità degli impianti alla rete di erogazione del servizio pubblico; attività di produzione di energia può qualificarsi come strumentale alla fornitura del servizio e quindi beneficiare di tariffe agevolate (art.63, comma 2, lett. f)).
- Il concetto di 'rete di erogazione di pubblici servizi' va inteso unitariamente: fasi diverse della filiera (produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione) sono complementari e possono giustificare l'applicazione del regime agevolato anche ad imprese che non erogano direttamente il servizio all'utente finale.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito: questioni inerenti l'esaustività della motivazione o l'apprezzamento delle prove sono in linea di principio valutazioni di merito non sindacabili se non per vizi di diritto.
- Se la Corte di legittimità accoglie un motivo di doglianza, essa può cassare limitatamente alla questione accolta e rinviare la causa al giudice di merito per la prosecuzione e per la regolamentazione delle spese.
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