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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4775/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della C.T.R. della Sicilia e, decidendo nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.), ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ne consegue la conferma dell'operato dell'Ufficio e il recupero dell'IRAP richiesto. Sono compensati i gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità sono liquidate seguendo il criterio della soccombenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento IRAP relativo al 2008: la società aveva usufruito del codice di esenzione E5 riconducibile all'art. 15 della L.R. Sicilia n.21/2003. L'Agenzia ha recuperato l'IRAP sostenendo che l'esenzione costituisce aiuto di Stato incompatibile ex art. 107 TFUE e che, ai sensi del Regolamento CE n.1998/2006 (de minimis), le agevolazioni connesse all'esportazione sono escluse dal regime de minimis. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo l'aiuto di piccola entità (de minimis). La CTR invece ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'esenzione regionale non fosse un premio all'esportazione e che non incidesse direttamente sulla propensione a esportare. Con ricorso per cassazione l'Agenzia ha censurato l'erronea interpretazione del Regolamento 1998/2006 da parte della CTR e la Corte di cassazione ha valutato, alla luce del principio di prevalenza del diritto UE e della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, che le misure rivolte all'attività connessa all'esportazione rientrano nell'esclusione dall'ambito di applicazione del regime de minimis e possono quindi essere incompatibili con il mercato interno.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia n.21 del 29 dicembre 2003, art.15

    "Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive ... per i cinque periodi di imposta successivi ... L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea."

    La norma regionale riconosce l'esenzione IRAP ma la condiziona espressamente al rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato: pertanto non è applicabile ove incompatibile con le regole UE.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art.107 TFUE

    "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati... che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

    L'art.107 vieta gli aiuti di Stato che possono falsare la concorrenza anche potenzialmente; la valutazione si estende agli aiuti che possono incidere sugli scambi tra Stati membri.

  • Regolamento CE n.1998/2006 (de minimis), art.1, lett. d)

    "Il regolamento ... si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione ... agli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri ... ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione."

    Il regolamento esclude dal regime de minimis gli aiuti connessi all'esportazione: tali aiuti non possono essere giustificati come di piccola entità e vanno valutati secondo le regole sugli aiuti di Stato.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, art.35 TFUE

    "L'art. 35 TFUE vieta le restrizioni quantitative all'esportazione fra gli Stati membri nonché qualsiasi misura di effetto equivalente."

    L'art.35 mira a impedire misure nazionali che limitano o incidono sull'esportazione tra Stati membri; il regolamento de minimis non può essere interpretato in contrasto con tale principio quando riguarda gli scambi intra-UE.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (cfr. New Valmar, C-15/15)

    "Una misura nazionale applicabile a tutti gli operatori attivi sul territorio nazionale che di fatto incide maggiormente sull'uscita dei prodotti dal mercato dello Stato membro di esportazione... rientra nel divieto di cui all'art.35 TFUE."

    La giurisprudenza distingue misure che, pur generali, hanno effetti equivalenti a restrizioni all'esportazione; il regolamento de minimis non estende la deroga alle agevolazioni che incidono sull'esportazione.

  • Codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.3 e art.384, secondo comma

    Art.360 n.3: motivo di cassazione per violazione di legge; art.384, secondo comma: possibilità per la Corte di decidere nel merito quando non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le agevolazioni e le esenzioni previste da normative regionali sono subordinate al rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato: se incompatibili con l'art.107 TFUE non possono essere applicate.
  • Il regime de minimis (Reg. CE n.1998/2006) esclude espressamente le agevolazioni collegate all'attività di esportazione; pertanto un aiuto rivolto all'export non può essere considerato automaticamente innocuo per il mercato anche se di modesta entità.
  • La presenza di consistenti operazioni di esportazione da parte del beneficiario rafforza la rilevanza della disciplina sugli aiuti all'esportazione e giustifica l'esame sotto il profilo della compatibilità con il mercato interno.
  • I giudici nazionali devono interpretare e applicare il diritto nazionale alla luce del diritto dell'Unione (principio di primato): una norma nazionale condizionata al rispetto del diritto UE non può essere applicata se contraria a quest'ultimo.
  • Quando la questione di diritto è chiarita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito (art.384 c.p.c.), annullando la decisione impugnata e pronunciandosi direttamente sulla fondatezza del ricorso originario.

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