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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4782/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti in acquisto e per il recupero dell'IRAP relativo al 2006: la società aveva invocato il codice di esenzione E5 (art. 15 Legge Regionale Sicilia n.21/2003) ritenendo applicabile un regime agevolativo; l'Agenzia contestava la legittimità dell'esenzione in quanto tale regime regionale era stato considerato dalla Commissione Europea aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 1, lett. d) del Regolamento CE n.1998/2006 (de minimis), sostenendo che il regolamento contemperi la tutela della concorrenza con la possibilità di concedere aiuti de minimis fino a €200.000 in un triennio e che l'esclusione per gli aiuti connessi all'esportazione non dovesse applicarsi alla fattispecie.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva escluso la riconoscibilità dell'esenzione IRAP in quanto l'attività della società è risultata prevalentemente di esportazione, e pertanto il regime agevolativo regionale non poteva essere applicato alla luce della normativa UE sugli aiuti di Stato. La Corte ha ritenuto infondato il vizio di diritto prospettato con riguardo al Regolamento 1998/2006, chiarendo che quest'ultimo esclude gli aiuti direttamente collegati alle esportazioni e che tale esclusione non è incompatibile con l'art. 35 TFUE. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali (liquidate in € 5.200,00 oltre spese prenotate a debito) e al pagamento degli oneri previsti dall'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • Legge Regionale Sicilia n. 21 del 29 dicembre 2003, art. 15

    “Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive ... per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003 ... L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.”

    La Corte rileva che l'esenzione regionale è espressamente subordinata al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: se l'aiuto è incompatibile con il mercato interno non può essere riconosciuto.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107

    "Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ... che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."

    La Corte richiama il principio per cui gli aiuti di Stato che possono incidere sugli scambi e falsare la concorrenza sono incompatibili salvo eccezioni; la compatibilità va valutata anche in ragione della loro possibile incidenza sugli scambi.

  • Regolamento CE n. 1998/2006, art. 1, lett. d) (regime "de minimis")

    Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione, per quel che qui interessa, agli aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri (ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione).

    La norma esclude dal regime de minimis gli aiuti legati all'esportazione: tali aiuti, anche se di piccolo importo, sono considerati idonei a incidere sugli scambi e quindi non rientrano nell'eccezione de minimis.

  • TFUE, art. 35

    Richiamato nel motivo di impugnazione (divieto di restrizioni quantitative all'esportazione tra Stati membri): la Corte chiarisce che l'esclusione degli aiuti all'export dal reg. 1998/2006 non costituisce una restrizione quantitativa vietata dall'art. 35 TFUE e non è incompatibile con quest'ultimo; il regolamento impone semplicemente agli Stati di astenersi dal concedere taluni tipi di aiuti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma richiamata in punto di esborsi processuali: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente, ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni regionali che prevedono esenzioni fiscali sono subordinate alla compatibilità con la disciplina UE sugli aiuti di Stato: se la Commissione le considera aiuto incompatibile non possono essere applicate.
  • Il regime "de minimis" (Reg. 1998/2006) non si applica agli aiuti direttamente connessi all'esportazione; anche piccoli vantaggi economici finalizzati all'export possono quindi essere esclusi dal beneficio de minimis.
  • Se l'attività dell'impresa è prevalentemente orientata all'export, è molto probabile che un'agevolazione che favorisca l'impresa configuri un aiuto con incidenza sugli scambi e sia incompatibile.
  • L'art. 35 TFUE (divieto di restrizioni quantitative all'esportazione) non invalida l'esclusione prevista dal regolamento de minimis: il divieto europeo sugli aiuti all'export è una limitazione preventiva che non si qualifica come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa.
  • Prima di beneficiare di esenzioni o aiuti regionali è opportuno verificare se è intervenuta una decisione positiva della Commissione o se la misura è compatibile ai sensi del TFUE; in caso contrario il beneficio può essere revocato e recuperato dall'Amministrazione.
  • Nelle controversie tributario/agevolative è fondamentale documentare con precisione la natura delle entrate (mercato interno vs export) e valutare la cumulabilità degli aiuti entro le soglie de minimis.
  • Valutare tempestivamente le opzioni di composizione definita (es. misure di definizione agevolata previste da norme nazionali) quando disponibili, perché possono incidere sull'esito pratico della controversia.

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