Cassazione Civile, Sentenza n. 4943/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva respinto l'appello avverso il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento IVA relativo al 2005. Il ricorrente deduceva la nullità della notifica dell'avviso (contestata perché effettuata il 14/08/2009 dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese il 12/02/2009) e l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla cancellazione antecedente alla notificazione
La decisione
La Corte ha ritenuto che, nei giudizi di merito, il ricorrente aveva agito solo quale liquidatore della estinta Azzurra s.coop.r.l., carica che dopo la cancellazione dal registro delle imprese priva il liquidatore della legittimazione ad impugnare atti tributari rivolti esclusivamente alla società. Solo i soci (successori) possono essere destinatari della notifica dell'atto impositivo dopo l'estinzione. Poiché l'originario ricorso proposto dalla società estinta era dunque inammissibile ab origine per mancanza di legittimazione, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarato inammissibile l'originario ricorso di Azzurra s.coop.r.l., compensato integralmente le spese tra le parti e rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
Riconosciuto il ruolo successorio: il ricorrente si era qualificato in cassazione quale successore della società estinta, ma la Corte ricorda che l'estinzione determina un fenomeno successorio per le obbligazioni sociali trasferite ai soci
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 cod. proc. civ.
Gli articoli sono richiamati come norme di legittimità cui si riferiscono i motivi di cassazione: n.4 per vizio di motivazione/nullità e n.5 per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha comunque deciso per inammissibilità ab origine senza entrare nel merito dei motivi
art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 65, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte richiama analogicamente la regola prevista per la morte del debitore (notifica ai successori), per spiegare che l'atto intestato alla società estinta deve essere notificato ai soci quali successori
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La norma sul differimento quinquennale degli effetti della cancellazione non è applicabile retroattivamente; la Corte esclude che quella disciplina si applichi al caso di cancellazione antecedente alla sua entrata in vigore
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002)
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228; art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte constata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di dichiarata inammissibilità ab origine del ricorso, disponendone l'annotazione
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese il liquidatore perde la legittimazione ad impugnare atti tributari rivolti esclusivamente alla società; le eventuali notifiche devono essere rivolte ai soci successori
- La cancellazione non estingue le obbligazioni tributarie: le pretese si trasferiscono ai soci, che sono i legittimi destinatari/impugnanti dell'atto dopo l'estinzione
- Se il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine per mancanza di legittimazione, la Cassazione può cassare senza rinvio senza esaminare i motivi di merito
- Le disposizioni introdotte successivamente (es. differimento quinquennale ex d.lgs. 175/2014) non si applicano retroattivamente quando la richiesta di cancellazione sia anteriore alla vigenza della norma
- In caso di accertata inammissibilità originaria del ricorso le spese possono essere compensate e può scattare l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002
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