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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20640/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di liquidazione. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, in considerazione dell'evoluzione normativa e dei recenti arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione all'atto di acquisto di partecipazioni sociali, riqualificando l'operazione come cessione d'azienda ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986. La riqualificazione si fondava non solo sul contenuto dell'atto registrato, ma sulla sequenza di operazioni societarie ravvicinate: costituzione della società, trasformazione da s.n.c. a s.r.l., cessione della quota del socio minoritario al socio maggioritario e successiva cessione delle partecipazioni alla società ricorrente. La CTR aveva ritenuto legittima tale lettura, valorizzando l'insieme degli atti e la mancanza di autonome ragioni economiche, ritenute indice di intento elusivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986: con il primo ha sostenuto che la norma impone di tassare l'atto secondo la sua intrinseca natura, senza riferimenti a elementi esterni e senza funzione antielusiva; con il secondo ha dedotto che non è consentito sovrapporre cessione di quote e cessione d'azienda, perché si tratta di atti non comparabili, né attribuire all'Ufficio un potere di superare la volontà negoziale delle parti e di dare autonoma diversa qualificazione al negozio.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    Ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione dell'atto è legittima solo se compiuta "ab intrinseco", cioè sulla base del contenuto dell'atto stesso, delle clausole negoziali e degli elementi desumibili dal testo, senza fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali; la norma non ha funzione antielusiva.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    Le ipotesi di abuso del diritto o elusione fiscale, fondate sul collegamento negoziale o su elementi estranei all'atto, devono essere perseguite con il distinto procedimento previsto dalla norma, previa richiesta di chiarimenti e con atto impositivo motivato, a pena di nullità.

  • art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017

    La disposizione ha ristretto l'interpretazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 al contenuto dell'atto presentato alla registrazione; è stata considerata rilevante per riportare la norma nel suo alveo originario.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    La disposizione ha qualificato come interpretazione autentica l'intervento del 2017 sull'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, chiarendone l'efficacia retroattiva.

  • art. 23, comma 9, D.L. n. 137 del 2020

    Richiamato solo per la modalità di decisione da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 deve avvenire esclusivamente sulla base del contenuto dell'atto registrato e degli elementi desumibili dal suo testo, senza considerare atti collegati o dati extratestuali.
  • La funzione dell'art. 20 non è antielusiva: l'eventuale contestazione di un abuso del diritto o di un disegno elusivo fondato su un collegamento negoziale deve essere svolta mediante il procedimento specifico di cui all'art. 10-bis L. n. 212 del 2000.
  • Non è consentito, tramite l'art. 20, riqualificare una cessione di partecipazioni in cessione d'azienda facendo leva su una sequenza di atti societari o sulla presunta assenza di valide ragioni economiche; una simile operazione richiede una diversa base normativa e un autonomo procedimento garantito.
  • Quando la controversia è definita alla luce di un principio di diritto ormai consolidato e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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