Sentenza del 25/01/2023 n. 2339 - Corte di Cassazione
Accertamento - Interposizione di persona - Cessione di quote societarie - Fusione per incorporazione - Tributi non armonizzati - Esclusione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento (D.P.R. 29/9/1973 n.600, art.37, comma 3) per circa due milioni di euro per presunta interposizione di persona e attribuzione di maggior reddito a seguito del controllo sulla società di cui il ricorrente era stato socio e amministratore. Il contribuente ha eccepito di aver ceduto le quote il 23/11/2009 e che la società era stata poi incorporata in Italian Figaro s.a., sostenendo di non poter essere beneficiario del maggior reddito e che la documentazione era stata consegnata al procuratore dell'incorporante, giustificando la mancata risposta agli inviti dell'Ufficio. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto in tutte le fasi: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale hanno confermato la legittimità dell'accertamento induttivo sulla base di molteplici elementi presuntivi (omessa dichiarazione della società, irreperibilità del contribuente, assenza di strutture societarie e di documentazione, richieste d'ufficio rimaste senza esito) e della mancata produzione, da parte del contribuente, di elementi documentali idonei a confutare la ricostruzione dell'Ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il principio secondo cui per i tributi armonizzati sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex normativa UE, ma che la sua violazione non comporta automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e l'effetto che avrebbero avuto. Nel caso di specie il contribuente non ha enunciato le argomentazioni che avrebbe svolto né prodotto documenti; pertanto l'accertamento è risultato legittimo. Condanna alle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37
Base normativa dell'accertamento induttivo per ricostruzione del reddito in presenza di elementi indiziari e di assenza di scritture contabili; applicato per la fattispecie di interposizione di persona contestata all'ex socio/amministratore.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
Norma richiamata nel confronto tra fattispecie elusiva/abuso (art.37-bis) e fattispecie evasiva tipica (art.37); nella vicenda l'Ufficio non ha agito su art.37-bis e la Corte ha confermato che l'accertamento è fondato su art.37.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10-bis
Norma sull'abuso del diritto richiamata dalla parte ma non applicabile al provvedimento del 2012; la Corte precisa che l'azione non si fondava su questa disposizione.
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
Richiamata in relazione al regime ordinario del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; la giurisprudenza della Corte distingue l'obbligo rafforzato previsto dall'UE per tributi armonizzati dall'assetto nazionale per tributi non armonizzati.
Normativa UE sul contraddittorio endoprocedimentale (giurisprudenza della Corte di Giustizia)
Per i tributi armonizzati sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale derivante dal diritto comunitario; l'obbligo prescinde dall'accesso fisico presso gli uffici e grava sull'Amministrazione, ma il contribuente ha l'onere di provare che l'avere avuto la possibilità di dedurre prima dell'accertamento avrebbe ragionevolmente modificato l'esito del procedimento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma procedurale citata in ordine agli adempimenti relativi al contributo unificato processuale; la Corte dà atto dell'applicabilità di tale disposizione per eventuali ulteriori versamenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive)
es. Cass. S.U. 24823/2015; Cass. n. 8303/2022; Cass. n. 11560/2018
I precedenti interpretano il dovere di contraddittorio per tributi armonizzati, stabilendo che l'obbligo non richiede necessariamente un colloquio negli uffici e che la violazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio o non enuncia le difese che avrebbe potuto allegare.
Massime di principio
- Per i tributi armonizzati (direttive/diritto UE) l'Amministrazione deve garantire un contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia la mancata attivazione del contraddittorio non annulla automaticamente l'atto: il contribuente deve dimostrare che le argomentazioni non ascoltate avrebbero ragionevolmente potuto modificare l'esito.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, di regola, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dalla normativa nazionale.
- L'accertamento induttivo ai sensi dell'art.37 DPR 600/1973 è legittimo quando l'Ufficio fonda la ricostruzione su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e il contribuente non produce scritture o documenti idonei a confutarli.
- La semplice affermazione di aver consegnato documenti a terzi (es. procuratori o società incorporanti) non è di per sé sufficiente: il contribuente deve documentare e enunciare concretamente le ragioni e le prove che avrebbe portato nel contraddittorio.
- In sede di impugnazione il sindacato sulla motivazione giurisdizionale è limitato: la sentenza può essere annullata per motivazione mancante, apparente, contraddittoria o per omesso esame di fatto decisivo; non per mera insufficienza argomentativa.
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