Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/01/2023 n. 2339 - Corte di Cassazione

Accertamento - Interposizione di persona - Cessione di quote societarie - Fusione per incorporazione - Tributi non armonizzati - Esclusione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento (D.P.R. 29/9/1973 n.600, art.37, comma 3) per circa due milioni di euro per presunta interposizione di persona e attribuzione di maggior reddito a seguito del controllo sulla società di cui il ricorrente era stato socio e amministratore. Il contribuente ha eccepito di aver ceduto le quote il 23/11/2009 e che la società era stata poi incorporata in Italian Figaro s.a., sostenendo di non poter essere beneficiario del maggior reddito e che la documentazione era stata consegnata al procuratore dell'incorporante, giustificando la mancata risposta agli inviti dell'Ufficio. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto in tutte le fasi: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale hanno confermato la legittimità dell'accertamento induttivo sulla base di molteplici elementi presuntivi (omessa dichiarazione della società, irreperibilità del contribuente, assenza di strutture societarie e di documentazione, richieste d'ufficio rimaste senza esito) e della mancata produzione, da parte del contribuente, di elementi documentali idonei a confutare la ricostruzione dell'Ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, richiamando il principio secondo cui per i tributi armonizzati sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex normativa UE, ma che la sua violazione non comporta automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve dimostrare concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere e l'effetto che avrebbero avuto. Nel caso di specie il contribuente non ha enunciato le argomentazioni che avrebbe svolto né prodotto documenti; pertanto l'accertamento è risultato legittimo. Condanna alle spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37

    Base normativa dell'accertamento induttivo per ricostruzione del reddito in presenza di elementi indiziari e di assenza di scritture contabili; applicato per la fattispecie di interposizione di persona contestata all'ex socio/amministratore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma richiamata nel confronto tra fattispecie elusiva/abuso (art.37-bis) e fattispecie evasiva tipica (art.37); nella vicenda l'Ufficio non ha agito su art.37-bis e la Corte ha confermato che l'accertamento è fondato su art.37.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 10-bis

    Norma sull'abuso del diritto richiamata dalla parte ma non applicabile al provvedimento del 2012; la Corte precisa che l'azione non si fondava su questa disposizione.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7

    Richiamata in relazione al regime ordinario del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; la giurisprudenza della Corte distingue l'obbligo rafforzato previsto dall'UE per tributi armonizzati dall'assetto nazionale per tributi non armonizzati.

  • Normativa UE sul contraddittorio endoprocedimentale (giurisprudenza della Corte di Giustizia)

    Per i tributi armonizzati sussiste un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale derivante dal diritto comunitario; l'obbligo prescinde dall'accesso fisico presso gli uffici e grava sull'Amministrazione, ma il contribuente ha l'onere di provare che l'avere avuto la possibilità di dedurre prima dell'accertamento avrebbe ragionevolmente modificato l'esito del procedimento.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale citata in ordine agli adempimenti relativi al contributo unificato processuale; la Corte dà atto dell'applicabilità di tale disposizione per eventuali ulteriori versamenti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce successive)

    es. Cass. S.U. 24823/2015; Cass. n. 8303/2022; Cass. n. 11560/2018

    I precedenti interpretano il dovere di contraddittorio per tributi armonizzati, stabilendo che l'obbligo non richiede necessariamente un colloquio negli uffici e che la violazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto se il contribuente non dimostra il concreto pregiudizio o non enuncia le difese che avrebbe potuto allegare.

Massime di principio

  • Per i tributi armonizzati (direttive/diritto UE) l'Amministrazione deve garantire un contraddittorio endoprocedimentale; tuttavia la mancata attivazione del contraddittorio non annulla automaticamente l'atto: il contribuente deve dimostrare che le argomentazioni non ascoltate avrebbero ragionevolmente potuto modificare l'esito.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste, di regola, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale a carico dell'Amministrazione salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dalla normativa nazionale.
  • L'accertamento induttivo ai sensi dell'art.37 DPR 600/1973 è legittimo quando l'Ufficio fonda la ricostruzione su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e il contribuente non produce scritture o documenti idonei a confutarli.
  • La semplice affermazione di aver consegnato documenti a terzi (es. procuratori o società incorporanti) non è di per sé sufficiente: il contribuente deve documentare e enunciare concretamente le ragioni e le prove che avrebbe portato nel contraddittorio.
  • In sede di impugnazione il sindacato sulla motivazione giurisdizionale è limitato: la sentenza può essere annullata per motivazione mancante, apparente, contraddittoria o per omesso esame di fatto decisivo; non per mera insufficienza argomentativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.