Sentenza del 25/01/2023 n. 2219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza la società fu destinataria di quattro avvisi di accertamento per IRAP, IRES e IVA relativi a vari esercizi. L'Ufficio contestava ricavi non contabilizzati: per un anno ricavi per Euro 128.000,00 riconducibili a quota corrispettivo per acquisto di terreno compensata con lavori senza fattura; per gli anni successivi ingenti ricavi (circa Euro 4.057.412,41; 2.755.001,14; 2.770.629,65) derivanti da un'operazione immobiliare con differenze tra prezzi nei preliminari e nei contratti definitivi, pagamenti separati accertati tramite dichiarazioni testimoniali e analisi della movimentazione bancaria dell'amministratore unico. In primo grado i ricorsi della società furono respinti; la C.T.R. riunita accolse gli appelli, ritenendo carente la motivazione dei giudici di primo grado, illegittimo l'uso congiunto di metodi analitico e induttivo e insufficiente la prova circa la riferibilità del conto dell'amministratore alla società, nonché meramente indiziario il valore delle dichiarazioni testimoniali e corretta la qualificazione contrattuale come vendita con riserva di superficie e appalto.
La decisione
La Cassazione ha in gran parte accolto il ricorso dell'Agenzia (motivi 1, 2, 3, 4, 6 e 7), ritenendo che: il ricorso congiunto ai metodi analitico ed induttivo è legittimo quando emergano inattendibilità parziali delle scritture contabili; le verifiche bancarie sul conto dell'amministratore, unitamente alla sua mancata comparizione per chiarimenti e al rapporto di contiguità con la società, possono assumere valore probatorio presuntivo; le dichiarazioni di terzi raccolte nei p.v.c. possono essere valutate dal giudice tributario come elementi di convincimento; la C.T.R. ha omesso di valutare pagamenti effettivi da parte degli acquirenti e il ruolo della seconda società amministrata dall'amministratore. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte tributaria di secondo grado della Sicilia (sezione staccata di Messina) perché decida in diversa composizione conformandosi ai principi di diritto indicati e tenendo conto dei fatti richiamati. Un motivo è stato dichiarato inammissibile (quello relativo all'interpretazione contrattuale nella parte contestata). La Corte ha disposto anche la decisione sulle spese di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
comma 1, lett. d) (metodo analitico-induttivo)
Il ricorso al metodo analitico-induttivo è legittimo quando le scritture contabili risultino parzialmente inattendibili per incompletezza, inesattezza o infedeltà; l'Amministrazione può integrare i dati contabili con accertamenti extracontabili
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55
Analogamente al diritto tributario diretto, l'IVA può essere accertata con criteri induttivi/analitici quando emergano incongruenze o inesattezze nella contabilizzazione
L. 22 luglio 2000, n. 212
I principi di informazione e collaborazione del contribuente non escludono l'uso legittimo di metodi induttivi ove le scritture siano parzialmente inattendibili; la Corte ricorda che l'affermazione generica di violazione di tali articoli non è sufficiente se non si valuta il concreto comportamento dell'Ufficio
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
Le dichiarazioni rese da terzi nell'ambito delle indagini amministrative e riportate nel p.v.c. possono essere utilizzate dal giudice tributario come elementi di convincimento, anche se non assunte in contraddittorio
Codice civile
Si riafferma la possibilità di utilizzare come prova presuntiva le risultanze istruttorie e le dichiarazioni raccolte amministrativamente; l'ufficio deve, ove necessario, dimostrare la riferibilità delle movimentazioni all'ente, ma la contiguità e la mancata spiegazione possono rafforzare la presunzione
Codice civile
artt. richiamati in ricorso: 1362, 1366, 1470, 1472, 1552, 1555
I principi di interpretazione contrattuale e buona fede vanno considerati, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla qualificazione negoziale quando la decisione impugnata si fondava anche su altri riscontri oggettivi (es. esclusione del valore del terreno dal corrispettivo)
Massime di principio
- L'uso congiunto dei metodi analitico ed induttivo è lecito quando le scritture contabili risultino parzialmente inattendibili; l'Amministrazione può integrare e completare i dati contabili con accertamenti extracontabili
- Le movimentazioni bancarie riconducibili all'amministratore possono essere valorizzate a carico della società quando sussista contiguità tra correntista e impresa e l'interessato non fornisca chiarimenti, potendo tali dati assumere valore di prova presuntiva
- Le dichiarazioni di terzi raccolte nelle indagini amministrative e riportate nei p.v.c. possono essere valutate dal giudice tributario come elemento di convincimento, pur non costituendo prova piena
- L'onere di provare la riferibilità delle scritture o dei conti alla società resta in capo all'Amministrazione, ma la ricostruzione probatoria può fondarsi su un complesso di elementi (documenti, movimenti bancari, testimonianze) che, considerati nel loro insieme, possono legittimare l'accertamento
- In contestazioni legate a operazioni immobiliari è necessario valutare non solo le corrispondenze formali tra preliminari e atti definitivi, ma anche l'effettivo pagamento di somme aggiuntive dagli acquirenti e gli elementi che collegano soggetti e flussi finanziari all'attività dell'impresa
- La qualificazione negoziale (es. permuta vs vendita con riserva di superficie + appalto) va valutata concretamente; tuttavia, anche una diversa qualificazione non implica automaticamente l'inclusione del valore venale degli immobili nella base imponibile se il corrispettivo del terreno resta escluso per clausole contrattuali
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