Cassazione Penale, Sentenza n. 1036/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione verso la sentenza della Corte d'appello di Brescia. Jenni Venturi ha censurato l'applicazione dell'art. 216 L.F. rispetto all'elemento soggettivo (dolo) sostenendo di essere stata solo amministratore formale, "testa di legno", senza competenze e con ruolo meramente passivo, e ha denunciato la violazione dell'art. 114 c.p. per l'esclusione della circostanza attenuante della minima partecipazione. Giacomino Venturi ha dedotto la violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per non aver valorizzato la condotta successiva ai fatti e per aver considerato come aggravante precedenti dichiarazioni di fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto fondata la valutazione di merito della Corte territoriale: per Jenni Venturi è stato confermato che non era mera figura formale, avendo svolto attivita' gestorie e avendo dimostrato consapevolezza delle gravi discrepanze contabili (ha riconosciuto problemi davanti alla Guardia di Finanza e ha prodotto una relazione a sua firma), elementi che giustificano la responsabilità per bancarotta documentale e l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. Per Giacomino Venturi la mancata concessione delle attenuanti generiche e' stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base dei precedenti specifici e della personalità imprenditoriale che emerge dalla vicenda. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Richiamato in relazione al reato di bancarotta; la Corte ha interpretato che la qualita' di amministratore (anche formale) puo' comportare responsabilita' se dimostrata la effettiva consapevolezza dello stato contabile e l'omissione idonea a favorire il reato (dolo eventuale).
art. 219 L.F.
Richiamato come parametro per la circostanza aggravante relativa a piu' dichiarazioni di fallimento; la Corte ha osservato che precedenti fallimenti erano gia' stati considerati ai fini aggravanti.
Norma sull'attenuante per minima partecipazione; la Corte ha applicato il consolidato orientamento secondo cui l'attenuante spetta solo se il contributo del concorrente e' assolutamente minimo e causalmente trascurabile, cosa non riscontrata nel caso di Jenni Venturi.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti basato sulla personalita' e sulla condotta imprenditoriale del ricorrente, anche se erano presenti precedenti.
Richiamato a titolo di principio generale: l'amministratore deve attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, obbligo utilizzato per sostenere che la qualita' formale non esclude doveri di controllo.
art. 40 comma finale cod. pen.
Richiama la responsabilita' per omissione come concausa dell'evento; la Corte ha fatto riferimento al concetto secondo cui l'omissione dell'amministratore puo' concorrere alla realizzazione del reato.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso in cassazione; in base a tale norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
Elenca i fattori valutabili per le circostanze attenuanti; la Corte ha richiamato che il giudice di merito puo' valorizzare l'elemento che ritiene prevalente ai fini della concessione o meno dell'attenuante.
art. 27 Cost.
Richiamato nei principi di colpevolezza: la responsabilita' penale presuppone il dolo o la colpa e non puo' fondarsi su una mera posizione formale, pero' l'obbligo di conservazione delle scritture puo' rendere responsabile anche l'amministratore formale se ha effettiva consapevolezza.
Massime di principio
- La qualita' di amministratore 'formale' non esclude automaticamente responsabilita' penale: se e' dimostrata l'effettiva consapevolezza dello stato contabile e l'omissione idonea a ostacolare la ricostruzione degli affari, puo' sussistere il dolo eventuale per bancarotta documentale.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. la partecipazione deve essere assolutamente minima e causalmente trascurabile; semplici compiti amministrativi o riconoscimento di discrepanze non sono di per se' sufficienti a dimostrarla.
- La valutazione circa il ruolo concretamente svolto e la consapevolezza dell'amministratore e' questione di merito riservata al giudice di merito e in Cassazione e' sindacabile solo per vizi di motivazione o di diritto, non per mera revisione fattuale.
- L'omissione dell'amministratore rispetto agli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili puo' integrare concorso di colpa o dolo eventuale se avrebbe dovuto percepire i segnali della illecita gestione.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere legittimamente negate anche in presenza di elementi favorevoli se il giudice valuta prevalente la personalita' e la condotta imprenditoriale negativa dell'imputato.
- In caso di ricorso inammissibile determinato da profili di colpa del ricorrente, la Corte puo' condannare al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende.
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