Cassazione Civile, Ordinanza n. 33903/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio cautelare e di merito avviato per denunciare lavori edilizi eseguiti su un immobile confinante, ritenuti lesivi delle distanze legali e della proprietà limitrofa: realizzazione di vedute dirette, strada privata, piscina e ponteggio, oltre a profili di asserita irregolarità urbanistico-edilizia. Nel giudizio di merito il Tribunale ha accolto solo in parte le domande e ha rigettato la riconvenzionale della società convenuta volta a far dichiarare l'usucapione delle servitù di veduta. La Corte d'appello ha confermato il rigetto della riconvenzionale, ritenendo mancante la prova dell'inizio effettivo del possesso delle vedute. Contro l'ordinanza della Cassazione che aveva invece accolto il ricorso della società sul punto dell'usucapione delle servitù discontinue, i proprietari hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse omesso di esaminare l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso originario per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., cioè per difetto di autosufficienza e mancata trascrizione degli atti e documenti richiamati. Deducevano quindi un errore di fatto revocatorio, assumendo che, se l'eccezione fosse stata considerata, il ricorso originario sarebbe stato dichiarato inammissibile anziché accolto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse alcun errore revocatorio, perché il mancato richiamo espresso all'eccezione di inammissibilità nel provvedimento impugnato non equivale a omesso esame, ma integra un rigetto implicito dell'eccezione stessa, visto che la Corte aveva comunque esaminato e accolto nel merito il ricorso originario. Inoltre, ha osservato che il preteso errore non era decisivo, poiché la censura originaria riguardava questioni di diritto sull'usucapione delle servitù discontinue e non un punto di fatto dipendente dalla trascrizione degli atti. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti in solido alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri processuali indicati in dispositivo, con nulla disposto verso l'intimata rimasta contumace.
Norme richiamate
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio richiede la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, o della esistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione nel giudizio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il requisito di specificità/autosufficienza serve a consentire la decisione sulla base del ricorso senza accesso agli atti; nel caso concreto la sua violazione non era decisiva perché le censure accolte riguardavano profili di diritto e il contenuto della sentenza impugnata era comunque riportato.
Richiamato come norma violata nel ricorso originario in tema di distanze e vedute.
Richiamato come norma violata nel ricorso originario in tema di distanze e vedute.
Richiamato nel ricorso originario con riferimento all'usucapione delle servitù discontinue.
Richiamato nel ricorso originario con riferimento al possesso utile all'usucapione.
Richiamato nel ricorso originario in tema di onere della prova dell'usucapione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nel precedente giudizio di legittimità era stato invocato per la violazione di legge sostanziale relativa all'usucapione delle servitù di veduta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel precedente giudizio di legittimità era stato invocato per il vizio di motivazione apparente sulla visibilità delle opere permanenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel precedente giudizio di legittimità era stato indicato come vizio di omesso esame della non clandestinità delle opere edilizie.
La Corte ha applicato la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende in ragione della corrispondenza alla proposta di definizione anticipata.
È richiamato per la definizione anticipata e per gli effetti sanzionatori collegati alla decisione conforme alla proposta.
Norma richiamata per il deposito delle memorie illustrative.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. della decisione della Cassazione è ammissibile solo se il provvedimento sia affetto da un vero errore di fatto, cioè da una falsa percezione di un fatto processuale decisivo e incontestato, non da un preteso errore di valutazione o di diritto.
- Non integra errore revocatorio l'omessa risposta espressa a un'eccezione quando la decisione sul merito comporti logicamente il suo rigetto implicito.
- L'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo: non è sufficiente che il fatto asseritamente trascurato sia astrattamente rilevante, occorre che la decisione sia effettivamente fondata sulla sua erronea supposizione o negazione.
- Il requisito di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in senso meramente formalistico: la sua violazione è rilevante quando impedisce la decisione senza accesso agli atti, ma non quando le censure siano comunque comprensibili e la questione sia risolta in diritto sulla base del contenuto già riportato nel provvedimento impugnato.
- In tema di usucapione delle servitù discontinue, la controversia nel giudizio precedente era centrata sull'erronea individuazione del presupposto acquisitivo e non su un mero profilo di prova documentale, con conseguente irrilevanza della doglianza revocatoria fondata sulla trascrizione degli atti.
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