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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04215/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a una porzione di villa bifamiliare in costruzione. Il promissario acquirente agiva per ottenere la risoluzione del preliminare per asserito inadempimento della promittente venditrice, deducendo il mancato completamento delle opere entro il termine pattuito e l'imprevedibilità dei tempi di futuro adempimento; chiedeva inoltre il doppio della caparra confirmatoria versata. La venditrice sosteneva che i termini fossero meramente indicativi, che il ritardo dipendesse da ritrovamenti archeologici e che i lavori fossero stati affidati a un terzo esecutore. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice e ordinato la restituzione della caparra; la Corte d'appello, invece, in accoglimento dell'appello incidentale della venditrice, ha riformato integralmente la decisione rigettando le domande dell'acquirente e disponendo la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione l'acquirente ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancanza di domanda della controparte; violazione degli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c. per avere la Corte ritenuto che, dopo la dichiarazione di volontà di risolvere il contratto, la parte inadempiente non fosse tenuta all'adempimento e per avere affermato la necessità di un termine di diffida; violazione delle norme ermeneutiche contrattuali per avere qualificato come non essenziale il termine; omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la domanda introduttiva fosse in realtà da qualificare come recesso ex art. 1385, comma 2 c.c. con diritto al doppio della caparra.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado poteva essere proposta solo dopo tale pronuncia ed era stata quindi tempestiva. Ha respinto i motivi centrali sul merito della risoluzione, osservando che la Corte d'appello aveva plausibilmente interpretato il contratto come contenente un termine non essenziale, valorizzando sia il tenore testuale sia il comportamento successivo del promissario acquirente, e aveva correttamente valutato l'inadempimento al momento della manifestazione della volontà di risolvere, escludendo un grave inadempimento della venditrice. Ha inoltre escluso la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, trattandosi di una censura che contrapponeva una lettura alternativa a quella, motivata, del giudice di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non diretto contro la decisione impugnata, ma volto solo a prevenire una questione di giudicato implicito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado può essere chiesta solo dopo quella pronuncia; la relativa domanda, proposta in appello incidentale, è quindi tempestiva e non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale dedotto non è ravvisabile quando la decisione di appello si mantenga nei limiti delle domande proponibili nel grado.

  • art. 1453, comma 3 c.c.

    Dopo la manifestazione della volontà di risolvere il contratto, la valutazione dell'inadempimento va compiuta con riferimento al momento in cui la risoluzione viene richiesta; la censura è infondata se la Corte di merito ha accertato che non sussisteva un grave inadempimento.

  • art. 1454 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte ritiene che la questione non incida sulla corretta verifica dell'inadempimento e della non essenzialità del termine.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va comunque valutata dal giudice di merito; nel caso concreto la Corte d'appello l'ha esaminata ed esclusa con accertamento insindacabile in cassazione.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1364 c.c., 1365 c.c., 1366 c.c., 1367 c.c., 1368 c.c.

    L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali in modo decisivo, non quando si proponga una diversa lettura ritenuta preferibile dalla parte.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non investe realmente la sentenza impugnata, ma mira solo a neutralizzare un'eventuale questione di giudicato implicito.

  • art. 1385, comma 2 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura di recesso della propria domanda, ma tale questione è stata ritenuta superata dalla pronuncia impugnata e quindi non decisiva nel giudizio di legittimità.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Il contributo unificato dovuto per il ricorso costituisce parametro per il raddoppio previsto dal comma 1-quater in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • La domanda di restituzione di quanto versato in esecuzione di una sentenza di primo grado è proponibile solo dopo la pronuncia che ha determinato quel pagamento; perciò, se formulata in appello incidentale, non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Nella risoluzione del preliminare per inadempimento, il giudice deve verificare se il termine contrattuale sia essenziale o meramente ordinatorio valorizzando il testo del contratto e il comportamento complessivo delle parti.
  • L'inadempimento deve essere valutato con riferimento al momento in cui la parte manifesta la volontà di sciogliere il contratto; se in quel momento il ritardo non integra un inadempimento grave, la risoluzione non può essere accolta.
  • La censura in cassazione sull'interpretazione del contratto non può risolversi nella semplice contrapposizione di una lettura alternativa a quella, motivata e plausibile, adottata dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando non contesti una reale omissione di esame di un fatto decisivo della sentenza impugnata, ma sia diretto solo a prevenire questioni processuali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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