Cassazione Penale, Ordinanza n. 36578/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 17 marzo 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 20 marzo 2025. La condanna, previa esclusione della recidiva contestata e riconoscimento delle attenuanti generiche, era alla pena di quattro mesi e quindici giorni di arresto e 400 euro di ammenda per le contravvenzioni contestate ai capi b) e c), relative alla detenzione di due coltelli da cucina e di ulteriori oggetti descritti nell’imputazione. Il ricorso deduceva, in termini giudicati vaghi, l’illogicità di alcuni passaggi argomentativi della sentenza d’appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza era manifestamente infondata e formulata in termini vaghi, non idonei a confrontarsi con la motivazione articolata e logicamente coerente della sentenza d’appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. La condanna di merito resta ferma.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
in relazione alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 e 707 cod. pen. a lui ascritti ai capi b) e c) della rubrica
La norma è indicata quale fondamento di una delle contravvenzioni per cui è stata confermata la condanna; la sentenza di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione specifica.
in relazione alle fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 e 707 cod. pen. a lui ascritti ai capi b) e c) della rubrica
La norma è indicata quale fondamento di una delle contravvenzioni per cui è stata confermata la condanna; la sentenza di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione specifica.
art. 616, comma 1, primo periodo, c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci l’illogicità della motivazione in termini vaghi e senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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