Cassazione Penale, Sentenza n. 9375/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 C.d.S.), deducendo: 1) inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali per il diniego del rinvio richiesto dal difensore per legittimo impedimento attestato da certificazione medica; 2) vizio analogo e manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria; 3) mancata assunzione di prova decisiva richiesta a discarico; 4) vizio della motivazione circa la prova relativa al funzionamento dell'etilometro usato per l'accertamento del tasso alcoolemico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pur rilevando che i primi tre motivi non erano manifestamente infondati, la Corte ha precisato che una declaratoria di estinzione per prescrizione impedisce uno scrutinio volto ad annullare la decisione per vizi della motivazione oltre i limiti consentiti: una causa di proscioglimento più favorevole (la prescrizione) va dichiarata se risulta dal provvedimento impugnato o dal quadro dedotto. Nel caso concreto è emersa l'estinzione per prescrizione (considerata la natura contravvenzionale del reato e il termine di prescrizione ex art. 157 c.p.), con riferimento al tempus commissi delicti indicato nel provvedimento, pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186 c. 2
Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; da essa deriva la fattispecie contestata al ricorrente.
Stabilisce il termine di prescrizione per le contravvenzioni; la Corte ha applicato questo termine per dichiarare estinto il reato.
Codice di procedura penale, art. 129
Prevede l'obbligo di dichiarare una causa di proscioglimento più favorevole; la Corte richiede che l'esistenza della causa estintiva (prescrizione) risulti nei limiti del controllo consentito sul provvedimento impugnato.
Giurisprudenza citata (Sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri e altri, Rv. 253458)
Sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012
Principio secondo cui la dichiarazione di una causa estintiva più favorevole opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato e dei limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169)
Sez. 6 n. 48461 del 28/11/2013
Richiama il limite per affermare l'esistenza della causa estintiva: deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o dal quadro dedotto in ricorso.
Massime di principio
- Se il reato risulta estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione e il processo termina favorevolmente per l'imputato anche se sussistono censure di motivazione o di prova.
- La dichiarazione di prescrizione è una causa di proscioglimento 'più favorevole' che va dichiarata nei limiti del controllo consentito sul provvedimento impugnato: è necessario che l'esistenza della prescrizione emerga dal testo del provvedimento o dal quadro probatorio dedotto.
- Questioni processuali (es. diniego del rinvio per legittimo impedimento, rinnovazione istruttoria, mancata assunzione di prove) restano rilevanti solo se la prescrizione non è intervenuta; se interviene la prescrizione tali vizi perdono efficacia pratica rispetto all'esito finale.
- In reati contravvenzionali occorre porre attenzione al termine di prescrizione previsto dall'art. 157 c.p. e al 'tempus commissi delicti' indicato negli atti per calcolare l'estinzione, poiché termini più brevi possono determinare l'estinzione prima dell'esito dei gradi di giudizio.
- Chi intende far valere la prescrizione dovrebbe dedurla tempestivamente e indicare chiaramente nel ricorso gli elementi temporali (data del fatto, calcolo del termine) perché la Corte possa verificare l'esistenza della causa estintiva nei limiti del controllo ammesso.
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