Cassazione Civile, Ordinanza n. 17029/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocati)
La controversia
Tre avvocati avevano introdotto davanti al Tribunale di Roma un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento del saldo dei compensi professionali maturati per l'attività di rappresentanza e difesa svolta in favore di una società in un precedente giudizio civile. Essi avevano chiesto in via principale il pagamento nei confronti della società in concordato preventivo e, subordinatamente, nei confronti della società in bonis quale assuntore del concordato. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda verso la società in concordato, ma aveva accolto la domanda verso la società in bonis, liquidando una somma inferiore a quella richiesta. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando il regime di impugnazione ritenuto applicabile alla decisione: secondo la Corte, il procedimento si era svolto come sommario ordinario ex art. 702 bis c.p.c., senza mutamento di rito ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011; di conseguenza, il mezzo corretto di impugnazione era l'appello ex art. 702 quater c.p.c. e non il ricorso per cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la causa era stata trattata e decisa con rito sommario di cognizione ordinario ex art. 702 bis c.p.c., con ordinanza resa dal giudice monocratico e senza mutamento del rito nel procedimento speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Poiché la decisione non era stata emessa nel regime speciale che rende inappellabile l'ordinanza, ma nel rito sommario codicistico, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con appello e non con ricorso per cassazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile; la società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e, altresì, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
La controversia era stata introdotta con rito sommario di cognizione; la Corte ha valorizzato tale qualificazione per individuare il mezzo di impugnazione corretto.
Nel rito sommario codicistico l'ordinanza conclusiva è impugnabile con appello, non con ricorso per cassazione.
Il regime speciale per le controversie sui compensi forensi si applica solo se la causa viene trattata nel procedimento speciale previsto dalla norma; nel caso concreto ciò non è avvenuto.
La controversia sul pagamento degli onorari e delle spettanze dell'avvocato rientra nell'ambito della disciplina speciale richiamata dal D.Lgs. 150/2011.
Le controversie e le opposizioni in materia di compensi forensi possono seguire il regime speciale richiamato dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011.
È richiamato quale possibile via di introduzione della controversia monitoria, con successiva opposizione regolata dal rito speciale.
Nel procedimento speciale successivo all'opposizione trovano applicazione le norme sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento speciale successivo all'opposizione trova applicazione la disciplina della sospensione della provvisoria esecuzione.
Nel procedimento speciale successivo all'opposizione trovano applicazione le norme sull'esecutorietà del decreto.
Nel procedimento speciale successivo all'opposizione trovano applicazione le norme sugli effetti della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo alla liquidazione degli onorari professionali dell'avvocato, il mezzo di impugnazione va individuato in base al rito concretamente seguito e alla qualificazione data dal giudice al procedimento, non già alla sola forma esterna del provvedimento conclusivo.
- Se la controversia è stata trattata con il rito sommario ordinario ex artt. 702 bis ss. c.p.c. e il giudice non ha disposto il mutamento nel rito speciale previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, l'ordinanza finale è impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione.
- Nelle controversie soggette a disciplina speciale sui compensi forensi, l'inammissibilità dell'impugnazione deriva dall'erronea scelta del mezzo di gravame quando il ricorrente proponga cassazione in luogo dell'appello.
- Ai fini della certezza dei rimedi impugnatori, assume rilievo decisivo la qualificazione dell'azione e il concreto svolgimento del procedimento, così da evitare impugnazioni cautelative fondate su dubbi di qualificazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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