Cassazione Penale, Sentenza n. 17866/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello perché ha escluso: a) l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (lucro/evento di speciale tenuità), nonostante il fatto fosse stato qualificato in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) l'applicabilità dell'art. 62, n. 6 cod. pen. (risarcimento/ravvedimento operoso), nonostante il versamento di euro 500 a favore della comunità terapeutica di San Patrignano; c) la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, lamentando insufficiente motivazione e ingiustificato esercizio della discrezionalità giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) la qualificazione del fatto come ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4; è necessario verificare separatamente che il lucro e l'evento dannoso siano di speciale tenuità. Nel caso concreto la Corte di appello ha motivato il diniego valorizzando il prezzo ricavato (180 euro), l'elevata purezza della cocaina (88,8%) e la capacità di ricavare molteplici dosi, elementi ritenuti indicativi di lucro non modico e di pericolo non tenue per la salute pubblica. 2) quanto all'art. 62, n. 6, la Corte ha richiamato la distinzione tra risarcimento integrale e ravvedimento operoso: il versamento di 500 euro a San Patrignano non ha costituito risarcimento integrale né un atto direttamente idoneo ad elidere le conseguenze della specifica cessione contestata; pertanto l'attenuante è stata esclusa. La Corte ha precisato che il danno alla salute pubblica può essere liquidato anche equitativamente, ma qui mancava il risarcimento o un collegamento diretto del comportamento ravveduto con la specifica offesa. 3) la negazione della pena sostitutiva rientra nella discrezionalità del giudice, che deve motivare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego sulla base delle modalità organizzate del fatto, dell'intensità del dolo e dei precedenti penali recenti e specifici, ritenuti indicativi di persistente pericolosità sociale. Infine, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di lieve entità per reati sugli stupefacenti; la qualificazione in questa fattispecie non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p.
Circostanza attenuante del 'lucro e dell'evento di speciale tenuità': richiede accertamento duplice e puntuale che tanto l'entità del lucro quanto la gravità dell'evento siano di speciale tenuità; non consegue automaticamente dalla mera applicazione della fattispecie lieve.
Prevede due ipotesi autonome: il risarcimento integrale del danno (civilistico/economicamente valutabile) e il ravvedimento operoso (atti efficaci e specifici per elidere o attenuare le conseguenze penali del reato); le due ipotesi non sono fungibili e richiedono un collegamento concreto tra l'atto del reo e la mitigazione della specifica offesa.
Stabilisce i criteri per determinare la pena e i parametri (natura del fatto, personalità del condannato, ecc.) che il giudice deve considerare anche quando valuta la sostituibilità della pena; la discrezionalità giudiziale deve essere motivata alla luce di tali criteri.
legge n. 689/1981 (sanzioni/pene sostitutive)
Riferimento storico/giurisprudenziale per il principio che la concessione di sanzioni o pene sostitutive è soggetta a valutazione discrezionale del giudice; non costituisce un diritto automatico dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per vizio della motivazione e illogicità: consentono alla Corte di legittimità di sindacare la correttezza e la coerenza della motivazione di merito entro i limiti propri del controllo di legittimità.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come 'lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.: il giudice deve valutare separatamente l'entità del lucro e la gravità dell'evento, entrambe di speciale tenuità.
- L'art. 62, n. 6 c.p. distingue nettamente tra risarcimento integrale del danno e ravvedimento operoso; il semplice versamento di denaro a terzi (p.es. a una comunità terapeutica) non integra automaticamente né il risarcimento integrale né il ravvedimento operoso se manca il collegamento diretto con l'elisione del danno prodotto dalla specifica condotta.
- Per il riconoscimento del ravvedimento operoso in reati di stupefacenti è richiesto un atto concreto e direttamente orientato a eliminare o ridurre le conseguenze dannose della medesima partita di stupefacente oggetto di contestazione (p.es. risarcimento della parte lesa o azione specifica volta a neutralizzare il danno causato dalla cessione).
- La concessione di pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la decisione alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la presenza di modalità organizzate del fatto, l'intensità del dolo e precedenti specifici e recenti sono elementi rilevanti per negare la sostituibilità.
- Il danno alla salute pubblica, se del caso, può essere liquidato anche in via equitativa, ma l'assenza di una liquidazione o di un risarcimento integrale può precludere l'applicazione delle attenuanti legate al danno.
- Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte di merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; se la motivazione di merito è congrua e non illogica, la Corte di legittimità non interviene.
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