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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17866/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello perché ha escluso: a) l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. (lucro/evento di speciale tenuità), nonostante il fatto fosse stato qualificato in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; b) l'applicabilità dell'art. 62, n. 6 cod. pen. (risarcimento/ravvedimento operoso), nonostante il versamento di euro 500 a favore della comunità terapeutica di San Patrignano; c) la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, lamentando insufficiente motivazione e ingiustificato esercizio della discrezionalità giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: 1) la qualificazione del fatto come ipotesi lieve ai sensi dell'art. 73, comma 5, non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4; è necessario verificare separatamente che il lucro e l'evento dannoso siano di speciale tenuità. Nel caso concreto la Corte di appello ha motivato il diniego valorizzando il prezzo ricavato (180 euro), l'elevata purezza della cocaina (88,8%) e la capacità di ricavare molteplici dosi, elementi ritenuti indicativi di lucro non modico e di pericolo non tenue per la salute pubblica. 2) quanto all'art. 62, n. 6, la Corte ha richiamato la distinzione tra risarcimento integrale e ravvedimento operoso: il versamento di 500 euro a San Patrignano non ha costituito risarcimento integrale né un atto direttamente idoneo ad elidere le conseguenze della specifica cessione contestata; pertanto l'attenuante è stata esclusa. La Corte ha precisato che il danno alla salute pubblica può essere liquidato anche equitativamente, ma qui mancava il risarcimento o un collegamento diretto del comportamento ravveduto con la specifica offesa. 3) la negazione della pena sostitutiva rientra nella discrezionalità del giudice, che deve motivare alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego sulla base delle modalità organizzate del fatto, dell'intensità del dolo e dei precedenti penali recenti e specifici, ritenuti indicativi di persistente pericolosità sociale. Infine, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Fattispecie di lieve entità per reati sugli stupefacenti; la qualificazione in questa fattispecie non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 c.p.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Circostanza attenuante del 'lucro e dell'evento di speciale tenuità': richiede accertamento duplice e puntuale che tanto l'entità del lucro quanto la gravità dell'evento siano di speciale tenuità; non consegue automaticamente dalla mera applicazione della fattispecie lieve.

  • art. 62, n. 6, cod. pen.

    Prevede due ipotesi autonome: il risarcimento integrale del danno (civilistico/economicamente valutabile) e il ravvedimento operoso (atti efficaci e specifici per elidere o attenuare le conseguenze penali del reato); le due ipotesi non sono fungibili e richiedono un collegamento concreto tra l'atto del reo e la mitigazione della specifica offesa.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per determinare la pena e i parametri (natura del fatto, personalità del condannato, ecc.) che il giudice deve considerare anche quando valuta la sostituibilità della pena; la discrezionalità giudiziale deve essere motivata alla luce di tali criteri.

  • legge n. 689/1981 (sanzioni/pene sostitutive)

    Riferimento storico/giurisprudenziale per il principio che la concessione di sanzioni o pene sostitutive è soggetta a valutazione discrezionale del giudice; non costituisce un diritto automatico dell'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per vizio della motivazione e illogicità: consentono alla Corte di legittimità di sindacare la correttezza e la coerenza della motivazione di merito entro i limiti propri del controllo di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come 'lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.: il giudice deve valutare separatamente l'entità del lucro e la gravità dell'evento, entrambe di speciale tenuità.
  • L'art. 62, n. 6 c.p. distingue nettamente tra risarcimento integrale del danno e ravvedimento operoso; il semplice versamento di denaro a terzi (p.es. a una comunità terapeutica) non integra automaticamente né il risarcimento integrale né il ravvedimento operoso se manca il collegamento diretto con l'elisione del danno prodotto dalla specifica condotta.
  • Per il riconoscimento del ravvedimento operoso in reati di stupefacenti è richiesto un atto concreto e direttamente orientato a eliminare o ridurre le conseguenze dannose della medesima partita di stupefacente oggetto di contestazione (p.es. risarcimento della parte lesa o azione specifica volta a neutralizzare il danno causato dalla cessione).
  • La concessione di pene sostitutive è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare la decisione alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; la presenza di modalità organizzate del fatto, l'intensità del dolo e precedenti specifici e recenti sono elementi rilevanti per negare la sostituibilità.
  • Il danno alla salute pubblica, se del caso, può essere liquidato anche in via equitativa, ma l'assenza di una liquidazione o di un risarcimento integrale può precludere l'applicazione delle attenuanti legate al danno.
  • Le valutazioni di fatto compiute dalla Corte di merito sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti dell'art. 606 c.p.p.; se la motivazione di merito è congrua e non illogica, la Corte di legittimità non interviene.

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