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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34148/2025 del 26/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 emesso nei confronti di una società per IVA, IRES e IRAP, con contestazione dell'indebita utilizzazione di fatture relative, secondo l'Ufficio, a operazioni soggettivamente inesistenti. L'atto era stato notificato anche al contribuente come amministratore di fatto della società e responsabile solidale delle violazioni tributarie, in quanto ritenuto il soggetto che avrebbe avuto il dominio gestionale e finanziario dell'ente e ne avrebbe tratto diretto beneficio. La CTR aveva respinto l'appello del contribuente ritenendo provata tale qualifica sulla base del PVC della Guardia di Finanza e di dichiarazioni di terzi. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo di essere stato escluso dalle verifiche fiscali e di non aver potuto partecipare alla redazione del PVC; 2) motivazione insufficiente o apparente della sentenza di appello, per non avere la CTR valutato compiutamente le prove a suo favore; 3) errata interpretazione dell'art. 7 d.l. 269/2003 e inapplicabilità degli artt. 9 e 11 del d.lgs. 472/1997, oltre a violazione del favor rei, dell'onere probatorio e del diritto di difesa, contestando la propria qualificazione come amministratore di fatto e responsabile delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo infondate la censura di omessa pronuncia e quella relativa al contraddittorio endoprocedimentale. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ravvisando una motivazione apparente nella sentenza regionale: la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sulla qualifica di amministratore di fatto, sul dominio totale della società e sul beneficio tratto dall'attività fraudolenta, senza indicare gli specifici elementi probatori posti a fondamento di tali conclusioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, omessa pronuncia e vizi motivazionali.

  • art. 10 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio e tutela del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta.

  • art. 12 L. 212/2000

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale è riconosciuto solo nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, non nel caso di accertamento a tavolino, salvo tributi armonizzati.

  • art. 6-bis L. 212/2000

    Norma introdotta dal d.lgs. 219/2023 che prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo, ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per novità.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Fondamento eurounitario del diritto al contraddittorio e al diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento pregiudizievole nei rapporti rientranti nell'ambito del diritto dell'Unione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente determina nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico decisorio.

  • art. 7 d.l. 269/2003

    È la norma la cui interpretazione è stata contestata dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla responsabilità per sanzioni dell'amministratore di fatto.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. 472/1997

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina sanzionatoria e della responsabilità solidale prospettata dall'Ufficio.

Massime di principio

  • In tema di tributi non armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un principio generale immanente dell'ordinamento tributario: esso è obbligatorio solo quando previsto espressamente dalla legge, come nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica in giudizio, in concreto, le difese che avrebbe potuto svolgere e dimostra che la contestazione non è meramente pretestuosa.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito dichiara assorbite le questioni non esaminate, poiché tale formula è incompatibile con la pretesa di una mancata decisione sulla doglianza.
  • Ricorre motivazione apparente quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere quali prove siano state utilizzate e quale percorso logico abbia condotto alla decisione; non bastano affermazioni generiche sulla prova del fatto decisivo.
  • Quando si attribuisce a un soggetto la qualifica di amministratore di fatto, la sentenza deve indicare specificamente gli elementi probatori da cui desumere il dominio gestionale e finanziario della società e l'eventuale beneficio tratto dall'attività contestata.
  • In sede di legittimità, una questione nuova è inammissibile se il ricorrente non dimostra di averla già dedotta nei gradi di merito, indicando anche l'atto processuale in cui la questione è stata introdotta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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