Cassazione Civile, Ordinanza n. 35040/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva convenuto una banca chiedendo la restituzione di somme addebitate in un rapporto di conto corrente intrattenuto dal 1986 al 2001, lamentando: interessi ultralegali pattuiti in modo generico e poi variati unilateralmente senza criteri predeterminati, capitalizzazione trimestrale illegittima degli interessi passivi e applicazione della commissione di massimo scoperto senza valida pattuizione. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, con diversa quantificazione, la nullità della clausola sugli interessi variabili per indeterminatezza dei criteri di variazione e la nullità della capitalizzazione trimestrale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame della prova documentale di una transazione, deducendo che la lettera del 18-19 gennaio 2001 costituiva un accordo transattivo; 2) violazione dell'art. 118 TUB, sostenendo la legittimità dello ius variandi e, comunque, che l'eventuale invalidità della clausola di variazione non avrebbe travolto l'intera pattuizione degli interessi; 3) violazione dell'art. 120 TUB, assumendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale dal 1 luglio 2000 fino alla chiusura del conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la corte territoriale aveva già esaminato la pretesa transazione e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare questioni o argomentazioni, né di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. Ha respinto il secondo motivo sul punto decisivo, affermando che, per un contratto stipulato nel 1986, trovava applicazione l'art. 1284 c.c.; la clausola sugli interessi era nulla perché consentiva variazioni rimesse alla discrezionalità della banca senza parametri obiettivi e determinabili, sicché correttamente erano stati applicati i soli interessi legali. Ha rigettato anche il terzo motivo, rilevando che la banca non aveva provato per iscritto l'uguaglianza di periodicità del conteggio degli interessi e che, per i contratti conclusi prima della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche erano radicalmente nulle salvo espressa nuova pattuizione conforme alla delibera stessa. La banca è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, non di questioni o argomentazioni; non consente di rivalutare il merito o le risultanze istruttorie già considerate dal giudice di appello.
La censura è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto perché il contratto era anteriore al TUB; in ogni caso la variazione del tasso richiede parametri certi e obiettivamente individuabili, non affidati alla mera discrezionalità della banca.
art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993
La banca non ha dimostrato la legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale secondo i requisiti normativi e regolamentari richiamati; per i rapporti anteriori alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la clausola anatocistica è radicalmente nulla se non nuovamente pattuita in modo espresso e conforme.
La convenzione sugli interessi ultralegali deve essere scritta e contenere una determinazione univoca del tasso o criteri obiettivi e verificabili per determinarlo; in mancanza, è nulla e si applicano gli interessi legali.
L'oggetto della clausola sugli interessi deve essere determinato o determinabile; non sono sufficienti rinvii generici che lascino spazio all'arbitrio del creditore.
Per i contratti di conto corrente anteriori alla disciplina di settore e alla delibera CICR richiamata, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla se non validamente pattuita nei limiti consentiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
delibera CICR 9 febbraio 2000
Per i rapporti bancari anteriori, una nuova clausola di capitalizzazione richiede espressa pattuizione conforme alla delibera; non è sufficiente il richiamo al giudizio di comparazione se la clausola originaria è nulla.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per introdurre una diversa lettura del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
- La clausola che prevede interessi ultralegali è valida solo se il tasso o i criteri di determinazione siano specificati per iscritto in modo oggettivo, certo e verificabile; non è sufficiente un generico rinvio a future variazioni rimesse alla discrezionalità della banca.
- In caso di clausola di interessi nulla per indeterminatezza, il rapporto è regolato dal tasso legale, senza che la nullità possa essere evitata tramite richiami generici allo ius variandi.
- Nei contratti di conto corrente anteriori alla disciplina di trasparenza bancaria e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può considerarsi legittima se non vi è una espressa e valida pattuizione conforme alla normativa applicabile.
- La banca che invoca una transazione, una legittima variazione del tasso o la validità dell'anatocismo deve fornire prova adeguata dei presupposti contrattuali e regolamentari su cui fonda la propria pretesa.
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