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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10963/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva convenuto in giudizio lo Stato chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi degli artt. 2 e 3 l. n. 117/1988, assumendo che, dopo aver denunciato una truffa subita nella vendita di un veicolo di sua proprietà, il procedimento penale era terminato per prescrizione a causa dell'inerzia del pubblico ministero. Sosteneva che il magistrato avesse violato il termine di durata delle indagini preliminari, avesse tenuto un comportamento qualificabile come colpa grave e avesse determinato un diniego di giustizia, poiché non avrebbe risposto alle reiterate istanze di sollecito e avrebbe così impedito di ottenere una condanna penale utilizzabile anche agli effetti civili, con perdita della possibilità di far valere in sede civile le pretese risarcitorie verso gli autori della truffa. In cassazione articolava tre motivi: con il primo deduceva la nullità della sentenza per mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.; con il secondo lamentava la violazione dell'art. 2 l. n. 117/1988 e dell'art. 6 CEDU per avere la corte escluso la sua legittimazione attiva e per non avere valorizzato la sostanza della situazione concreta; con il terzo denunciava la violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 117/1988, sostenendo che le cinque istanze di prelievo rimaste inevase integrassero grave violazione di legge e diniego di giustizia e che la perdita del diritto al risarcimento fosse conseguenza dell'inerzia del magistrato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché privo della necessaria specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e comunque investente una motivazione resa solo ad abundantiam, a fronte della ratio decidendi assorbente della sentenza impugnata, fondata sul difetto di legittimazione attiva della persona offesa; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la reale motivazione della sentenza d'appello, che aveva ricondotto la tutela eventualmente esperibile alla legge Pinto e non alla responsabilità civile del magistrato; ha ritenuto il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, ribadendo che la persona offesa non è parte del procedimento penale prima della costituzione di parte civile, che la perdita del diritto risarcitorio non era causalmente imputabile all'inerzia del pubblico ministero e che il danneggiato avrebbe potuto agire civilmente autonomamente per l'esatto adempimento, la risoluzione e i correlati risarcimenti. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 117/1988

    viene richiamato come norma sulla responsabilità civile dei magistrati, ma la Corte esclude che la fattispecie concreta vi rientri, perché la pretesa attorea riguarda in sostanza le lungaggini procedurali e non una responsabilità risarcitoria da colpa grave nei termini dedotti

  • art. 3 l. n. 117/1988

    è evocato per il diniego di giustizia; la Corte osserva che, nel caso concreto, il preteso danno non è conseguenza immediata e diretta dell'inerzia del magistrato

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro di tutela della durata ragionevole e del diritto di accesso; la Corte osserva che la protezione invocabile per i ritardi processuali è quella della legge Pinto, non della responsabilità civile del magistrato

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    la Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza richiamata, i termini istruttori sono conseguenza automatica della richiesta quando dovuti, ma nel caso concreto il motivo è inammissibile per difetto di specificità e perché non incide sulla ratio decidendi principale

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    è utilizzato come parametro di ammissibilità del ricorso, ritenendo carente l'indicazione specifica di dove e quando la richiesta dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. sia stata formulata

  • art. 80-bis disp. att. c.p.c.

    richiamato nel senso che, una volta ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore non è tenuto a concedere i termini istruttori

  • art. 187 c.p.c.

    richiamato in connessione con la valutazione di completezza della causa ai fini decisori

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto per la pretesa nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge dedotti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel passaggio sulla specificità dell'esposizione del fatto sostanziale e processuale nel ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, quale espressione del principio di specificità e di allegazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata; se la sentenza contiene più autonome rationes decidendi, il ricorrente deve censurarle tutte, altrimenti la motivazione non impugnata resta definitivamente idonea a sorreggere il dispositivo.
  • La deduzione di un vizio processuale o di una nullità della sentenza richiede specificità e completezza dell'esposizione del fatto processuale: il ricorrente deve indicare dove, quando e in che termini la relativa istanza o eccezione sia stata proposta, senza demandare alla Corte una ricerca officiosa negli atti.
  • La persona offesa dal reato, prima di costituirsi parte civile, non è parte del procedimento penale e non vanta un autonomo diritto alla condanna dell'imputato né alla tempestività della decisione penale; può tutelarsi in sede civile indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
  • Il pregiudizio derivante dalla prescrizione dell'azione civile non è automaticamente imputabile all'inerzia del pubblico ministero quando il danneggiato aveva a disposizione strumenti autonomi di tutela civile e non dimostra uno specifico nesso causale tra condotta del magistrato e perdita del diritto.
  • Quando la doglianza riguarda il ritardo del procedimento penale o l'inerzia del pubblico ministero, la tutela tipica richiamata nell'ordinamento interno è quella indennitaria della legge Pinto, non quella risarcitoria per responsabilità civile del magistrato, salvo che ricorrano gli specifici presupposti della l. n. 117/1988.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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