Cassazione Penale, Sentenza n. 39725/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 25/10/2022 della Corte d'appello di Roma che aveva respinto la domanda di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari (10/04/2018 - 23/10/2018). Gli arresti domiciliari erano stati disposti per gravi indizi relativi a illecita detenzione di cocaina e hashish (artt. 110 c.p., 73 d.P.R. 309/1990). Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14/01/2020 (irrevocabile 03/07/2020), ha poi assolto Bellini da entrambe le imputazioni ("perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto"). Bellini contestava la motivazione del rigetto e l'erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che il quadro indiziario si fondava principalmente su intercettazioni equivoche ("droga parlata") e che egli aveva spiegato che gli acquisti contestati erano per uso personale, non per cessione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Corte d'appello aveva correttamente valutato, in sede autonoma, il quadro indiziario "ex ante" e ritenuto sussistente una condotta gravemente colposa del ricorrente tale da ostare al riconoscimento dell'equo indennizzo. La motivazione ha posto rilievo su: intercettazioni dal linguaggio criptico, ammissioni di consumo, osservazioni di pedinamento (Bellini visto scortare altri soggetti che ritiravano una busta) e il contenuto della conversazione con la fidanzata che ammoniva circa "impicci del fumo". Per tali elementi la Corte territoriale aveva legittimamente dedotto colpa grave. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
norma richiamata dal ricorrente in relazione alla procedura di riparazione; la Corte ha ritenuto non sussistere un errore di applicazione dell'articolo e che la valutazione della Corte d'appello fosse conforme ai criteri previsti per il giudizio di riparazione.
richiamato in relazione al concorso di persone nelle ipotesi di reato contestate; usato per descrivere le imputazioni a carico del ricorrente e dei coimputati.
art. 73, comma 1 e comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
norma sugli stupefacenti utilizzata per qualificare le condotte alle quali si riferivano le indagini (detenzione di cocaina e hashish); la Corte ha valutato il suo rilievo nel quadro indiziario, pur effettuando una valutazione autonoma ai fini dell'indennizzo.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. e precedenti)
richiamati i principi consolidati: (i) autonomia del giudizio per la riparazione rispetto al giudizio penale di merito; (ii) valutazione ex ante del quadro indiziario sussistente al momento della misura cautelare; (iii) esclusione dell'indennizzo in presenza di dolo o colpa grave che abbia concorso a cagionare la restrizione della libertà.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta ex ante se il quadro indiziario all'epoca della misura appariva fondato e se il comportamento dell'imputato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare quella apparenza.
- Non è necessario che la condotta rientri in un reato già accertato: è sufficiente che, per grave negligenza o imprudenza, essa abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
- Un linguaggio "criptico" nelle intercettazioni e frequentazioni con soggetti dediti ad attività illecite possono essere considerati elementi di colpa grave, idonei a escludere il diritto all'equo indennizzo anche se poi l'imputato è assolto.
- Ammissioni di consumo di droga o elementi osservativi (pedinamenti, consegne, scorte) assumono rilievo nel giudizio di riparazione se oggettivamente interpretabili come indizi idonei a giustificare la misura cautelare.
- La mera affermazione di un fraintendimento sull'interpretazione delle intercettazioni non è automaticamente idonea a escludere responsabilità colpose; occorre dimostrare che il comportamento del ricorrente non abbia contribuito a creare l'apparenza di fondatezza delle accuse.
- In pratica, in situazioni simili è importante: evitare comportamenti ambigui o criptici; non intrattenere rapporti frequenti con soggetti sospetti; documentare chiaramente atti e contatti rilevanti; chiarire tempestivamente e con elementi concreti eventuali equivoci sulle intercettazioni.
- Per ottenere l'indennizzo, il ricorrente deve provare che non vi fu dolo né colpa grave: la prova dell'assenza di colpa grave richiede una ricostruzione documentata e coerente del proprio comportamento all'epoca dei fatti.
- Le difese basate unicamente sulla genericità del linguaggio intercettato o su contestazioni verbali del significato dei colloqui hanno minore efficacia se non correlate a elementi concreti che escludano oggettivamente comportamenti suscettibili di allarme sociale.
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