Cassazione Civile, Ordinanza n. 10093/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento sintetico del reddito per l'anno d'imposta 2007. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato solo in parte l'appello della contribuente: da un lato riteneva non contestati incrementi patrimoniali per euro 197.600,00; dall'altro accoglieva le ragioni della contribuente per un ulteriore incremento patrimoniale di euro 200.000,00, qualificandolo come giro di titoli già nella sua disponibilità. Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e del d.m. 10 settembre 1992, censurando la valutazione della prova contraria richiesta in materia di accertamento sintetico: la CTR avrebbe erroneamente preteso che fosse dimostrato in modo rigoroso l'effettivo impiego dei redditi esenti o soggetti a ritenuta per il pagamento delle spese contestate, mentre la prova richiesta riguarda anche l'entità e la durata del possesso di tali redditi o disponibilità finanziarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nell'accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il contribuente può vincere la presunzione dimostrando documentalmente non solo l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, quali circostanze sintomatiche della riferibilità della spesa a tali risorse. Ha escluso che sia necessario provare il concreto e rigoroso impiego di quelle somme specifiche per la spesa contestata. Poiché la CTR aveva applicato un criterio più severo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nell'accertamento sintetico, la prova documentale contraria del contribuente non si limita alla mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma può riguardare anche l'entità e la durata del loro possesso; non è necessario provare il concreto impiego di tali somme per la spesa contestata.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio nella dimostrazione contraria offerta dal contribuente contro la pretesa fiscale sintetica.
d.m. 10 settembre 1992
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'onere della prova e sull'accertamento sintetico, senza un autonomo rilievo motivazionale specifico nel testo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali indicate per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può fornire prova contraria non solo dell'esistenza di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte, ma anche della loro entità e della durata del possesso, poiché tali elementi sono sintomatici della capacità di finanziare l'incremento patrimoniale contestato.
- Non è richiesto al contribuente di dimostrare in modo analitico e rigoroso che la singola spesa sia stata materialmente sostenuta con quelle specifiche somme; è sufficiente una prova documentale idonea a rendere plausibile la provenienza della spesa da redditi non imponibili o già tassati alla fonte.
- Il giudice di merito viola l'art. 38 d.P.R. 600/1973 quando pretende un onere probatorio più gravoso di quello previsto dalla norma e dalla giurisprudenza consolidata, confondendo la prova della disponibilità finanziaria con la prova dell'impiego materiale delle somme.
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