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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20130/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 1994 con cui i titolari pro quota di un terreno già adibito a cava concessero il bene in godimento a una società per la realizzazione e l’esercizio di una discarica di rifiuti, per nove anni rinnovabili e poi, secondo clausola contrattuale, fino al completo sfruttamento dell’impianto, come attestato dall’autorità competente, con ulteriore rinnovo tacito anno per anno fino all’esaurimento della discarica. I concedenti chiesero la convalida della licenza per finita locazione e il rilascio dell’immobile, assumendo la cessazione del rapporto alla data del 26 ottobre 2018 o a diversa data da accertarsi. Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d’appello confermò, ritenendo che il termine finale del rapporto fosse il completo sfruttamento della discarica, evento non ancora verificatosi. In cassazione i concedenti dedussero: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione di norme contrattuali ed ermeneutiche, sostenendo che la buona fede e l’autonomia privata avrebbero consentito di disciplinare il fenomeno dell’esaurimento della discarica e che l’interpretazione accolta avrebbe oltrepassato il limite massimo trentennale della locazione ex art. 1573 c.c.; (2) violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento per non avere la Corte d’appello rilevato l’omessa pronuncia di primo grado sulla domanda subordinata di cessazione del contratto a diversa data da accertarsi, reputata invece rigettata e comunque incompatibile con l’art. 1573 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nella parte in cui denunciava un omesso esame/errore procedurale, non erano stati riprodotti in ricorso, nei loro tratti essenziali, il contenuto dell’atto di appello e il motivo asseritamente non esaminato, non bastando il mero rinvio a pagine dell’atto; inoltre la questione del limite trentennale della locazione è stata considerata nuova, poiché non risultava dedotta nei gradi di merito né specificata la sua introduzione nel thema decidendum. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva autonomamente valutato la domanda subordinata e l’aveva rigettata ritenendo che non fosse intervenuta alcuna attestazione dell’autorità amministrativa sul completo sfruttamento della discarica, per cui non era individuabile una data certa di cessazione del rapporto; la censura si fondava ancora una volta sull’art. 1573 c.c., evocato per la prima volta in cassazione. Non è stata liquidata alcuna spesa per la tardività/inammissibilità della costituzione del controricorrente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    si applica il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso per il deposito del controricorso; il deposito tardivo rende inammissibile la costituzione del controricorrente

  • art. 366 c.p.c.

    primo comma, numeri 4 e 6

    il ricorso deve rispettare il principio di specificità e riprodurre, per stralci essenziali e nei tratti d’interesse, il contenuto degli atti rilevanti e della censura pretermessa

  • art. 1573 c.c.

    limite massimo (trenta anni) della locazione

    la norma è richiamata dalla parte ricorrente come limite legale, ma la Corte non la applica nel merito perché la questione è nuova e non dedotta in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che denunci omesso esame o error in procedendo è necessario rispettare il principio di specificità, riportando nel ricorso il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti e indicando con precisione dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • La questione giuridica che costituisce elemento costitutivo della domanda o del diritto azionato non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: se non risulta trattata nel merito, la censura è inammissibile per novità.
  • La censura per omessa pronuncia o per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • In presenza di una clausola contrattuale che colleghi la cessazione del rapporto a un evento futuro e non ancora verificatosi, la verifica della scadenza richiede l’accertamento dell’avveramento di quell’evento, se la domanda sia stata ritualmente introdotta e coltivata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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