Cassazione Penale, Ordinanza n. 15534/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per avere reso, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una dichiarazione reddituale non corrispondente al vero, indicando per l'anno 2016 un reddito familiare di euro 4.000 anziché euro 16.575,38. Con il ricorso ha dedotto vizio di motivazione quanto all'elemento psicologico del reato, contestando che la Corte territoriale lo avesse ritenuto sussistente in via presuntiva; ha inoltre censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze riproponevano questioni già esaminate e disattese con motivazione congrua e non illogica dalla Corte d'appello. In particolare, ha ritenuto adeguata la motivazione sull'elemento soggettivo, osservando che la falsa dichiarazione non riguardava solo i redditi dei familiari conviventi ma anche una parte significativa delle entrate dell'imputato. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, in ragione della gravità della violazione, della pluralità degli elementi reddituali omessi e della finalità fraudolenta di ottenere un beneficio non dovuto. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 95, comma 5, d.P.R. n. 115/2002
punisce la dichiarazione non veritiera resa nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando l'indicazione mendace attiene al reddito rilevante per il beneficio
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa per la gravità della condotta, la pluralità delle omissioni reddituali e l'idoneità della falsità a conseguire un beneficio ingiusto
in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già valutate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
- L'elemento soggettivo può essere desunto da circostanze fattuali obiettive, purché il ragionamento inferenziale sia logicamente coerente e ancorato a dati della decisione di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la falsità o omissione abbia inciso in modo significativo su più dati rilevanti e sia funzionale all'ottenimento di un beneficio indebito; in tali casi la valutazione di non punibilità richiede un apprezzamento complessivo della gravità concreta della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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