Cassazione Penale, Ordinanza n. 13835/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di 363 grammi di hashish a fini di spaccio, contestando: 1) la carenza di motivazione sul diniego della fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) la carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche; 3) la carenza di motivazione sull'applicazione della recidiva. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato gli elementi favorevoli e che la sua condotta non fosse connotata da un disvalore tale da escludere l'ipotesi lieve.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero questioni già dedotte in appello e puntualmente esaminate con motivazione congrua e non illogica. Quanto all'ipotesi lieve, ha valorizzato il quantitativo, il principio attivo, il numero elevatissimo di dosi ricavabili e le modalità occultative, incompatibili con un "piccolo spaccio". Quanto alle attenuanti generiche, ha ribadito che il diniego può fondarsi sull'assenza di elementi positivi e che non basta il solo stato di incensuratezza. Quanto alla recidiva, ha ritenuto congrua la motivazione sulla maggiore capacità a delinquere desunta dai precedenti specifici e dalla reiterazione della condotta nonostante benefici già goduti. Conseguentemente, oltre alle spese, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici della fattispecie concreta, sia relativi alle modalità dell'azione sia al tipo e alla quantità della sostanza; il solo dato ponderale non è decisivo, rilevando anche principio attivo e numero di dosi ricavabili.
Le attenuanti generiche non sono dovute e possono essere negate in assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
La recidiva è legittimamente applicata quando la nuova condotta riveli maggiore capacità a delinquere, specie in presenza di precedenti specifici e reiterazione del reato dopo benefici penitenziari.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla valutazione degli elementi di fatto, senza un autonomo thema decidendum.
Massime di principio
- Il giudizio sulla lieve entità nel reato di detenzione di stupefacenti non può arrestarsi al solo peso lordo della sostanza, ma deve considerare complessivamente quantità, qualità, principio attivo, numero di dosi ricavabili e modalità di detenzione o occultamento.
- La detenzione di un quantitativo di droga idoneo a produrre migliaia di dosi, unita a modalità organizzate di occultamento, è incompatibile con la qualificazione di "piccolo spaccio".
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione essenziale quando manchino elementi positivi in favore dell'imputato; il mero stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporne il riconoscimento.
- La recidiva è correttamente motivata quando il giudice collega i precedenti specifici e la reiterazione criminosa a una maggiore capacità a delinquere, anche se l'imputato aveva già beneficiato di misure favorevoli.
- La riproposizione in cassazione di censure già esaminate e confutate in appello con motivazione logica e coerente conduce all'inammissibilità del ricorso.
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