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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24919/2025 del 09/09/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente per l'invio di tre e-mail anonime al Direttore Vendite, spedite dall'indirizzo di posta elettronica del punto vendita in cui lavorava, contenenti affermazioni anche offensive sulla gestione del negozio e corredate da fotografie. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, ha ritenuto provata la riconducibilità delle e-mail al lavoratore anche per presunzioni, ha qualificato la condotta come disciplinarmente rilevante ma non sanzionata in via conservativa dal CCNL, e ha dichiarato illegittimo il licenziamento per sproporzione, applicando la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970. In cassazione il lavoratore ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 116 e 2729 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l'attribuzione delle e-mail fosse fondata su mere congetture e che fossero stati trascurati elementi testimoniali e il fatto che la casella aziendale fosse accessibile a più persone; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 18, comma 5, L. 300/1970 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la condotta non fosse tipizzata dal contratto collettivo tra quelle disciplinarmente sanzionabili, che fosse riconducibile alla normale dialettica interna aziendale, che mancassero nocumento e intensità dell'elemento soggettivo e che non vi fosse giusta causa né insubordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava, in sostanza, a una rivalutazione del materiale probatorio e del ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità salvo omesso esame di un fatto decisivo. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sproporzione tra condotta e sanzione espulsiva, quando non sia prevista dal contratto collettivo una sanzione conservativa per il fatto contestato, non integra l'ipotesi reintegratoria dell'art. 18, comma 4, ma rientra nel regime generale indennitario dell'art. 18, comma 5. Poiché la condotta era stata ritenuta sussistente e non tipizzata dal CCNL tra le sanzioni conservative, non ricorrevano i presupposti per la reintegrazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    è stato invocato per censurare violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha ribadito che non consente una rivalutazione del merito probatorio, salvo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ha affermato che l'individuazione e la valutazione dei fatti posti a base della presunzione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2729 c.c. quale parametro del ragionamento presuntivo valutato dal giudice di merito.

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    la tutela reintegratoria opera solo se il contratto collettivo o il codice disciplinare prevedono per il fatto contestato una sanzione conservativa; altrimenti non si applica la reintegrazione.

  • art. 18, comma 5, L. 300/1970

    costituisce il regime generale nei casi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa; la sproporzione tra fatto e licenziamento espulsivo vi rientra, con tutela indennitaria forte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte non ha ravvisato errori di riparto, poiché la censura tendeva a una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per determinare l'importo ulteriore del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citato come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sul ragionamento presuntivo è ammissibile solo se denuncia un errore di diritto o l'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale indiziario o sostituire una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito.
  • L'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi ex artt. 2727 e 2729 c.c. appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo i limiti del vizio motivazionale nei termini rigorosi previsti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • In materia di licenziamento disciplinare, la reintegrazione ai sensi dell'art. 18, comma 4, Stat. lav. presuppone che il fatto contestato sia espressamente ricompreso dal contratto collettivo o dal codice disciplinare tra le sanzioni conservative; in mancanza di tale tipizzazione, la sproporzione tra condotta e recesso non apre la tutela reintegratoria.
  • Quando il fatto addebitato sia accertato e non trovi corrispondenza in una sanzione conservativa prevista dalla contrattazione collettiva, l'eventuale sproporzione del licenziamento espulsivo ricade nel regime indennitario generale dell'art. 18, comma 5, Stat. lav.
  • La verifica della paternità dell'illecito disciplinare può essere desunta anche per presunzioni, purché il giudice di merito espliciti un percorso logico non meramente congetturale e conforme ai criteri di normalità inferenziale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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