Cassazione Penale, Ordinanza n. 00503/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza di conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. Ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sul dato ponderale della sostanza rinvenuta, pari a 13 grammi lordi di cocaina, elemento ritenuto di per sé insufficiente a escludere l'uso personale e a giustificare l'affermazione di responsabilità. Ha inoltre lamentato la totale assenza grafica dell'iter argomentativo seguito dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura investisse non una manifesta illogicità della motivazione, ma una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. La Corte d'appello aveva infatti motivato in modo non contraddittorio rilevando che la cocaina era stata rinvenuta in un unico pezzo, dal quale erano ricavabili circa 50 dosi singole, nel sottosella dello scooter dell'imputato, custodito nel garage della sorella: elementi ritenuti univocamente incompatibili con il consumo personale. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la fattispecie incriminatrice per la detenzione di stupefacente in lieve entità; nel caso concreto è stata ritenuta integrata e la condanna è stata confermata in appello.
È richiamato nel capo di imputazione/decisione come circostanza aggravante o qualificazione applicata nel giudizio di merito, ma il testo non consente di precisarne oltre l'operatività concreta.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità del ricorso richiede la verifica che la parte non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se la motivazione impugnata presenti una manifesta illogicità o una radicale assenza di logica; non è consentito chiedere una rivalutazione alternativa, ancorché plausibile, del materiale probatorio.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, contestando la persuasività, la completezza o il rigore della motivazione senza evidenziare un vizio manifesto.
- In tema di stupefacenti, la valutazione della destinazione a uso personale può fondarsi su un insieme di dati fattuali convergenti, tra cui quantità, confezionamento e modalità di detenzione; un dato ponderale isolato non impone, da solo, l'esito assolutorio se il quadro complessivo è logicamente incompatibile con il consumo personale.
- Quando il rinvenimento della sostanza avvenga in condizioni oggettive che ne rendano verosimile la destinazione allo spaccio, la motivazione che valorizza tali circostanze è insindacabile in cassazione se non presenta contraddizioni manifeste.
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