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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21338/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Un attore cinematografico aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2011, 2012 e 2013, sostenendo di non essere soggetto al tributo perché svolgeva l'attività senza autonoma organizzazione: non aveva dipendenti né collaboratori occasionali, non utilizzava beni immobili propri e lavorava presso strutture messe a disposizione dai committenti o nella propria abitazione, avvalendosi di un solo automezzo. L'Amministrazione aveva negato il rimborso, ritenendo invece sussistente il presupposto IRAP sulla base delle spese di importo elevato e della partecipazione del contribuente in una società semplice collegata al management artistico. I giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso e l'appello, valorizzando l'esistenza di un'organizzazione stabile e di un agente/società che curava in modo determinante la promozione e la conclusione dei contratti. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR ritenuto sufficiente, ai fini dell'autonoma organizzazione, la presenza di un agente; (2) vizio motivazionale per non avere la CTR ritenuto provato il rapporto con l'agente; (3) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 per avere la CTR affermato che un'organizzazione che gestisce permanentemente ed esclusivamente l'attività di un soggetto non possa che dipendere da lui; (4) violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e 5 d.P.R. 917/1986 per avere la CTR presunto la soggettività passiva IRAP per il solo esercizio in forma associata dell'attività artistica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché proposto contro una "doppia conforme" senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, e comunque ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere un riesame del materiale probatorio. Ha ritenuto inammissibili e infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la CTR si era correttamente attenuta al principio secondo cui, per escludere l'IRAP nel lavoro autonomo, non basta la mera presenza di un agente o di una società di management, occorrendo verificare la concreta natura del rapporto e, soprattutto, che il contribuente dimostri che l'organizzazione sia riferibile ad altrui responsabilità e interesse; nel caso concreto tale prova non era stata fornita. Ha ritenuto inammissibile e infondato anche il quarto motivo, richiamando il principio per cui, per l'esercizio di arti e professioni in forma associata o societaria, il presupposto IRAP è integrato ex lege, salva la prova contraria circa l'insussistenza dell'effettivo esercizio in forma associata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    "presupposto dell’imposta"; "autonoma organizzazione"

    Per i lavoratori autonomi il presupposto IRAP sussiste solo se ricorre un'autonoma organizzazione, da accertare caso per caso; per società ed enti il presupposto è invece ex lege.

  • art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato insieme all'art. 2 come base normativa della soggettività passiva IRAP e della disciplina applicabile al caso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha rilevato che alcune censure tendevano in realtà a un riesame del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché, nel vigore della doppia conforme, non erano state indicate le diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione è inammissibile se non si indicano le difformi ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla qualificazione del reddito di lavoro autonomo e all'assetto associativo dell'attività.

  • art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come norma che individua il presupposto dell'autonoma organizzazione.

  • art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per gli effetti sulle spese/contributo unificato, ma il testo fornito si interrompe prima della completa formulazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in caso di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • Ai fini dell'IRAP, per i lavoratori autonomi l'autonoma organizzazione non si presume in astratto dalla sola presenza di un agente, di un manager o di una società che agevola l'attività; occorre verificare in concreto la struttura e la funzione del rapporto e se l'organizzazione sia riferibile ad altrui responsabilità e interesse.
  • L'onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo grava sul contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP, e tale prova deve riguardare concretamente l'assenza di autonoma organizzazione o, nelle attività svolte in forma associata, l'inesistenza del vincolo associativo o dell'effettivo esercizio comune.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, chiedono in realtà una nuova valutazione delle prove e del merito non sono ammissibili in cassazione.
  • Per l'esercizio di arti e professioni in forma societaria o associata, il presupposto IRAP è normalmente integrato ex lege; il contribuente può liberarsene solo dimostrando che, in concreto, l'attività non era effettivamente svolta in forma associata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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