Cassazione Civile, Ordinanza n. 13190/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra confinanti in cui una parte chiedeva la demolizione di un fabbricato asseritamente realizzato in violazione della distanza legale dal confine, sostenendo che fosse stata eseguita una nuova edificazione e non una mera ristrutturazione dell'opera preesistente, nonché la rimozione di una servitù di scolo ritenuta illegittima gravante sul fondo attoreo. I convenuti, oltre a resistere, proponevano domanda riconvenzionale per ottenere il ripristino di un'apertura che sarebbe stata occlusa con pietre e cemento. Il Tribunale accolse sia le domande principali sia la riconvenzionale; la Corte d'appello riformò parzialmente la decisione, confermando il resto e accogliendo la riconvenzionale rimasta assorbita in primo grado. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 196 c.p.c. e vizio motivazionale per la gestione della consulenza tecnica d'ufficio, lamentando la sostituzione del primo CTU senza indicazione dei gravi motivi e il mancato esame delle critiche del consulente di parte; 2) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla ritenuta illegittimità della servitù di scolo; 3) omesso esame di un argomento decisivo sulla qualificazione degli interventi edilizi; 4) omessa o insufficiente motivazione sui motivi di appello indicati numericamente. I controricorrenti eccepivano anche la nullità della procura al ricorso, contestazione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della procura, perché la procura su foglio separato spillato al ricorso era idonea al giudizio di cassazione secondo il principio di conservazione. Ha poi escluso che il primo motivo integrasse un vizio di motivazione deducibile, rilevando che la motivazione apparente o mancante non ricorreva e che la sentenza d'appello aveva svolto un autonomo esame dei motivi di gravame; ha inoltre osservato che l'eventuale nullità per mancata esplicitazione dei gravi motivi nella sostituzione del CTU, trattandosi di nullità relativa, andava eccepita tempestivamente nel primo atto utile. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché proposti in presenza di doppia conforme senza indicare le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare argomenti motivazionali ma solo fatti storici o documenti. Le spese di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La specialità della procura per cassazione può risultare dalla collocazione topografica e dal collegamento materiale al ricorso, anche senza espresso riferimento al giudizio di cassazione, salvo non riferibilità evidente.
La procura al ricorso per cassazione deve essere speciale; il requisito è soddisfatto dalla procura apposta su foglio separato ma materialmente congiunto al ricorso.
In caso di dubbio sulla riferibilità della procura, va preferita l'interpretazione che consenta all'atto di produrre effetti.
Richiamato insieme al principio di conservazione per interpretare la procura in senso utile alla sua efficacia.
La mancata esplicitazione dei gravi motivi per la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio integra, al più, una nullità relativa da eccepire tempestivamente.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza o le censure sulla motivazione nel merito.
art. 156, secondo comma, c.p.c.
La nullità derivante dalla mancata indicazione dei gravi motivi nella sostituzione del CTU è a rilevanza variabile e deve essere eccepita nella prima difesa utile.
In presenza di doppia conforme il ricorso per cassazione sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
Il relativo filtro comporta una declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il vaglio di manifesta infondatezza alla luce dell'orientamento consolidato.
La declaratoria di inammissibilità può avere riflessi sul ricorso incidentale condizionato ai fini della sua sorte processuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 12 preleggi
La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretata secondo i canoni ermeneutici generali, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È circoscritto all'omesso esame di fatti decisivi e non consente il controllo sulla sufficienza o congruità della motivazione, salvo anomalie costituzionalmente rilevanti.
Massime di principio
- La procura al ricorso per cassazione può ritenersi valida se rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto, anche senza richiamo espresso, salvo che risulti in modo evidente la sua estraneità al giudizio di legittimità.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: sono deducibili solo mancanza assoluta, motivazione apparente, perplessità o irriducibile contraddittorietà, non il mero difetto di sufficienza.
- La motivazione per relationem è legittima se la sentenza d'appello mostra di avere esaminato i motivi di gravame e consente di ricostruire, con quella di primo grado, un percorso argomentativo coerente e comprensibile.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto delle due decisioni di merito.
- La nullità relativa derivante dalla mancata esplicitazione dei gravi motivi nella sostituzione del consulente tecnico d'ufficio deve essere eccepita tempestivamente nella prima difesa utile, non potendo essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve concernere fatti storici o documenti decisivi e non semplici argomenti difensivi o passaggi logici della motivazione.
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