Cassazione Civile, Ordinanza n. 13152/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato in sede di merito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Udine, deducendo che il giudice di pace avrebbe respinto l'opposizione senza considerare correttamente le sue allegazioni. In particolare, egli lamentava di aver fatto valere non solo il mancato rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma anche la sussistenza di divieti di espulsione collegati ai suoi legami familiari e alle cause di inespellibilità previste dalla normativa applicabile. Il ricorso per cassazione denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che il giudice di pace avesse frainteso la domanda e omesso di esaminare la questione decisiva dei divieti di espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che il giudice di pace non aveva esaminato le allegazioni relative ai legami familiari dello straniero, che dovevano essere valutate ai fini della verifica delle cause di inespellibilità previste dall'art. 19 del testo unico immigrazione, nella versione ratione temporis applicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di pace di Udine, in diversa composizione, affinché proceda all'esame omesso e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può fraintendere il thema decidendum, omettendo di esaminare una questione devoluta dalle allegazioni della parte.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato come norma rilevante insieme alla tutela convenzionale, in relazione alla valutazione della posizione dello straniero e dei presupposti ostativi all'espulsione.
art. 8 CEDU
I legami familiari del ricorrente devono essere considerati nella verifica della legittimità dell'espulsione, in quanto attinenti alla tutela della vita familiare.
Le allegazioni sui legami familiari devono essere scrutinati per accertare la sussistenza delle cause di inespellibilità previste dalla norma nella versione applicabile al caso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un provvedimento di espulsione, il giudice deve esaminare tutte le allegazioni idonee a integrare cause di inespellibilità, anche quando la parte abbia evocato in via generale la protezione speciale o altri titoli di soggiorno.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone di verificare la domanda nella sua effettiva sostanza: se l'opponente deduce fatti rilevanti per impedire l'espulsione, il giudice non può limitarsi a escludere il tema della protezione internazionale senza affrontare tali fatti.
- I legami familiari dello straniero costituiscono circostanze che possono assumere rilievo decisivo nella valutazione dei divieti di espulsione e devono essere specificamente esaminate dal giudice di merito.
- La mancata valutazione di una causa di inespellibilità dedotta dalla parte integra vizio della decisione e comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della questione omessa.
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