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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13154/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento tecnico preventivo promosso da una proprietaria per individuare la causa di infiltrazioni nel proprio immobile, che venivano da lei ricondotte a una piscina collocata nella proprietà vicina e in prossimità del confine. Il consulente nominato nell'ATP escluse che la piscina fosse la causa delle infiltrazioni e suggerì comunque la realizzazione di una canaletta al confine per migliorare il deflusso delle acque. Successivamente il proprietario del fondo vicino, che aveva eseguito l'opera indicata dal consulente, convenne in giudizio la proprietaria che aveva promosso l'ATP chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che assumeva di avere subito a causa di quel procedimento, includendo spese legali e tecniche, spese per le opere eseguite e il pregiudizio da interruzione della propria attività. La convenuta resistette e propose domanda riconvenzionale per ottenere l'arretramento della piscina, deducendo la violazione delle distanze legali dal confine. In primo grado la domanda principale fu accolta solo parzialmente nei limiti del rimborso di spese documentate, mentre la riconvenzionale fu rigettata per difetto di prova. In appello la soccombente censurò la decisione sostenendo, da un lato, che le spese dell'ATP non potevano essere qualificate come danno risarcibile e avrebbero dovuto essere trattate come spese processuali del giudizio di merito; dall'altro lato, che la piscina doveva essere assoggettata alla disciplina dell'art. 889 c.c. senza necessità di provare in concreto la sua pericolosità. In cassazione ha quindi dedotto violazione degli artt. 91, 96, 112 e 342 c.p.c. e dell'art. 889 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla qualificazione e liquidazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo, ritenendo che tali costi non costituiscano un danno da risarcire ma spese giudiziali da considerare nel successivo giudizio di merito e da porre a carico del soccombente, salva compensazione. Ha invece confermato il rigetto della domanda riconvenzionale sull'arretramento della piscina, ritenendo corretta l'affermazione secondo cui, per opere non espressamente contemplate dall'art. 889 c.c. ma solo assimilabili, occorre accertare in concreto la potenzialità dannosa con onere della prova a carico dell'istante; nel caso concreto tale prova non era stata fornita e l'accertamento di fatto della corte di merito, secondo cui la piscina era completamente interrata e non risultava fonte di infiltrazioni o pericoli, era insindacabile in sede di legittimità. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per riesaminare la domanda relativa alle spese dell'ATP e per regolare anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, una volta espletato e poi utilizzato nel merito, vanno trattate come spese di lite e poste a carico del soccombente, salvo compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata è disciplina speciale rispetto all'art. 2043 c.c.; i danni asseritamente derivanti da condotta processuale devono essere chiesti nel relativo giudizio di merito, non con autonoma azione risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura in appello era diretta a contestare la reale qualificazione della domanda e la corrispondenza tra petitum e ratio decidendi.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 889 c.c.

    La norma sulle distanze per pozzi, cisterne e opere analoghe mira a prevenire pericoli e pregiudizi con presunzione assoluta per le opere tipiche; per opere solo assimilabili, come la piscina, occorre accertare in concreto la potenzialità dannosa e provare le specifiche caratteristiche dell'opera.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato solo per affermare che l'art. 96 c.p.c. è speciale rispetto alla clausola generale dell'illecito aquiliano, escludendo concorsi o azioni autonome per danni processuali.

Massime di principio

  • Le spese sostenute per un accertamento tecnico preventivo ante causam, quando l'elaborato sia utilizzato nel successivo giudizio di merito, non vanno qualificate come danno risarcibile, ma come spese processuali da liquidare unitariamente nel merito secondo il principio della soccombenza, salvo compensazione totale o parziale.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. assorbe integralmente la tutela dei danni derivanti da condotte processuali, con conseguente inammissibilità di un'autonoma azione risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. per i medesimi fatti.
  • In tema di distanze dal confine, l'art. 889 c.c. opera con presunzione assoluta di danno solo per le opere tipiche espressamente indicate; per le opere non nominate ma assimilabili, l'obbligo di distanza può essere esteso solo previa verifica concreta della loro effettiva potenzialità dannosa.
  • Quando l'opera è completamente interrata e non presenta le caratteristiche strutturali idonee a creare intercapedini dannose, la disciplina delle distanze legali può non trovare applicazione; in ogni caso, chi agisce deve provare in concreto la sussistenza del pericolo o del danno.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura dell'opera e sulla sua concreta pericolosità, se sorretto da motivazione coerente e immune da vizi logici, non è rivalutabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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