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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13155/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, nel giardino dei convenuti, di un manufatto indicato come patio e di un muro sul confine. Il vicino sosteneva che tale opera fosse stata edificata a distanza inferiore a quella imposta dalle norme sulle distanze tra costruzioni e dalle norme urbanistiche locali, chiedendone la demolizione e il risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi che il muro sul confine fosse un muro di cinta, separato dal patio. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, qualificando il muro non come muro di cinta ma come parte integrante del patio, e ha condannato i convenuti alla riduzione in pristino e al risarcimento. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 158 e 174 c.p.c., sollevando questione di legittimità costituzionale sulla partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi d'appello; 2) violazione dell'art. 878 c.c., sostenendo che il muro avesse i requisiti del muro di cinta perché alto meno di tre metri e isolato rispetto ad altre costruzioni, con conseguente esclusione dal computo delle distanze, e che la corte territoriale avesse errato anche nel ritenere comunque non rispettata la distanza di tre metri dal confine, richiamata dalle NTA comunali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla composizione del collegio d'appello, richiamando la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021 e la giurisprudenza successiva che ha considerato temporaneamente tollerabile l'assetto con i giudici ausiliari. Ha poi escluso la violazione dell'art. 878 c.c., rilevando che, secondo gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata, il muro non aveva i requisiti del muro di cinta perché non era isolato ma costituiva parte integrante del patio e dei manufatti adiacenti. Ha inoltre dichiarato inammissibile la critica rivolta alla parte della sentenza d'appello che, in via subordinata e ipotetica, affermava l'irregolarità anche del solo patio, perché tale passaggio era estraneo alla ratio decidendi e formulato ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con statuizione sul contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la questione sulla composizione del collegio d'appello è stata superata dalla sopravvenuta giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 174 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 158 c.p.c.; la doglianza è stata respinta.

  • d.l. n. 69 del 2013

    Le disposizioni sul giudice ausiliario d'appello sono state richiamate come oggetto della questione di legittimità costituzionale; la Corte ne evidenzia la temporanea tollerabilità fino alla riforma della magistratura onoraria.

  • L. n. 98 del 2013

    Legge di conversione del d.l. n. 69 del 2013, citata in relazione alla disciplina dei giudici ausiliari d'appello.

  • art. 878 c.c.

    Il muro di cinta, per essere escluso dal computo delle distanze, deve presentare facce isolate dal suolo ed essere destinato alla demarcazione del confine e alla separazione dei fondi; un manufatto che sia parte integrante di un patio o di altra costruzione non ha tali requisiti.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato per la distanza legale tra costruzioni; la censura sulla sua applicazione è stata ritenuta inammissibile perché rivolta a un passaggio non decisivo della motivazione d'appello.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 878 c.c., il muro di cinta è escluso dal computo delle distanze solo se è realmente separato da ogni altra costruzione, ha funzione di delimitazione e separazione del fondo e presenta i requisiti strutturali richiesti; non basta la mera altezza inferiore a tre metri o la presenza di uno spazio sul retro.
  • Quando un manufatto costituisce, secondo l'accertamento di fatto del giudice di merito, parte integrante di una costruzione complessiva, esso non può essere qualificato come muro di cinta e resta soggetto alle norme sulle distanze legali.
  • Le censure di legittimità che contestano apprezzamenti di fatto del giudice di merito non possono essere accolte se mirano in realtà a una diversa ricostruzione della situazione materiale, non consentita in cassazione.
  • Le affermazioni svolte dalla sentenza impugnata in via ipotetica o ad abundantiam, non decisive per la decisione, sono estranee alla ratio decidendi e non possono determinare l'annullamento anche se eventualmente inesatte.
  • La questione di validità della composizione del collegio d'appello con giudici ausiliari non è idonea, nel quadro normativo e giurisprudenziale richiamato, a fondare l'annullamento della sentenza in presenza della temporanea tollerabilità dell'assetto organizzativo vigente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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