Cassazione Civile, Ordinanza n. 13153/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una denunzia di nuova opera proposta da una proprietaria di un fabbricato contro la vicina, sostenendo che, nella demolizione e ricostruzione del fabbricato adiacente, quest’ultima avesse aumentato volumetria, altezza e sporgenza del tetto, avvicinando la copertura alla finestra del terzo piano dell’immobile dell’attrice e comprimendo il suo diritto di veduta. In primo grado la domanda era stata accolta con ordine di riduzione in pristino; in appello, proposto dall’erede della convenuta, la sentenza era stata riformata con rigetto della domanda, sul rilievo che non fosse provato un effettivo pregiudizio alla veduta, trattandosi di veduta obliqua verso il basso e permanendo la distanza minima di legge. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1171 e 907 c.c., sostenendo che l’aumento di quota e la maggiore sporgenza del tetto avessero comunque ristretto il preesistente diritto di veduta verso il basso fino alla base dell’edificio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che, accertato in fatto dalla Corte d’appello che la veduta non era diretta ma obliqua verso il basso, la disciplina applicabile era quella dell’art. 907 c.c. relativa alle vedute oblique, per le quali è sufficiente il rispetto della distanza di 75 cm dal più vicino lato della veduta. Ha poi richiamato il principio per cui l’innalzamento del fabbricato vicino non altera di per sé il contenuto della veduta, salvo prova concreta che tale modifica abbia effettivamente ridotto o ostacolato l’esercizio del diritto. Poiché la Corte territoriale aveva accertato che, nonostante le modifiche, il distacco minimo richiesto continuava a sussistere e non vi era stato un concreto pregiudizio alla facoltà di inspicere e prospicere, nessun errore di diritto era ravvisabile. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1171 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne sviluppi una specifica interpretazione autonoma, poiché la decisione si concentra sull’art. 907 c.c.
art. 907 c.c.
la disciplina delle distanze per le vedute si applica sia alle vedute dirette sia a quelle oblique; per le vedute oblique è sufficiente la distanza di 75 cm dal più vicino lato della veduta, mentre il distacco di tre metri riguarda la veduta diretta. L’innalzamento del fabbricato vicino non è di per sé sufficiente a comprimere il diritto, occorrendo la prova di un concreto pregiudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma processuale a fondamento del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di distanze per le vedute, la disciplina dell’art. 907 c.c. opera per tutte le vedute, sia dirette sia oblique; quando la veduta è solo obliqua verso il basso, il vicino che costruisce per secondo deve rispettare la distanza di 75 cm dal lato più vicino della veduta.
- L’innalzamento o la trasformazione del fabbricato vicino non incide automaticamente sul diritto di veduta: il titolare che lamenti la compressione della servitù o della facoltà di veduta deve provare che la modifica abbia concretamente ridotto o ostacolato l’esercizio del diritto.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che non vi è stata eliminazione della distanza minima prescritta né un effettivo pregiudizio alla veduta, tale accertamento non è censurabile in cassazione come violazione di legge, salvo che si deduca un vero errore di sussunzione.
- La sola maggiore altezza o sporgenza del nuovo tetto non basta, di per sé, a fondare l’infrazione delle distanze legali, se la veduta continua a essere esercitabile nei limiti consentiti dall’ordinamento.
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