Cassazione Civile, Ordinanza n. 34696/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi emessi per compensi professionali richiesti da un avvocato nei confronti di un cliente. Il cliente si è opposto deducendo di avere già pagato e, in via riconvenzionale, ha chiesto il risarcimento dei danni per asserito inadempimento dei legali incaricati di assisterlo in una complessa vicenda immobiliare ed esecutiva: secondo la sua prospettazione, i difensori non avrebbero gestito correttamente l’assistenza nella stipula del preliminare di acquisto di un complesso industriale e, soprattutto, non avrebbero curato l’estinzione di procedure esecutive gravanti sul bene, oltre a redigere un atto di appello poi dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e ritenuto prescritta la domanda risarcitoria, facendo decorrere la prescrizione dalla prima comunicazione che rendeva percepibile il danno. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello principale del cliente, ritenendo che la prescrizione decorresse solo dal passaggio in giudicato dell’esito definitivo delle cause in cui i legali avevano prestato assistenza, e ha riconosciuto la responsabilità professionale dei difensori, liquidando il danno nell’esborso di 100.000 euro sostenuto per chiudere l’esecuzione. I difensori soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: errata individuazione del dies a quo della prescrizione ex art. 2935 c.c.; erronea valorizzazione delle prove e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; per uno dei ricorrenti, erroneo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva; per l’altro, omessa considerazione che il cliente non avrebbe formalmente eccepito l’inadempimento; l’assicurazione, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contestando la decorrenza della prescrizione, la liquidazione equitativa del danno e l’estensione della manleva. La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha rigettati tutti: ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che il termine decorre quando il danno da responsabilità professionale diviene oggettivamente percepibile all’esterno e che, nel caso concreto, ciò è avvenuto solo con la definitività dell’esito giudiziario sfavorevole al cliente; ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi relativi a vizi di motivazione/prova, alla pretesa carenza di legittimazione passiva, alla supposta omessa pronuncia e alla manleva assicurativa; ha confermato la revoca dei decreti ingiuntivi e la condanna dei legali, con compensazione delle spese tra i ricorrenti e condanna in solido a rifondere le spese al cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi principali e incidentali. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva accolto la domanda risarcitoria del cliente, revocato i decreti ingiuntivi per compensi professionali e dichiarato tenuti i professionisti nei confronti del cliente; ha inoltre confermato la condanna della compagnia assicuratrice alla manleva nei limiti ritenuti in sentenza. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore del cliente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La prescrizione del diritto al risarcimento da responsabilità professionale decorre dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno ed è oggettivamente percepibile, non da quello della mera condotta inadempiente.
Le censure che contestano il riparto o la valutazione dell'onere probatorio devono essere formulate in modo specifico; nel caso concreto i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente argomentata secondo i canoni richiesti per denunciare un vizio di valutazione della prova.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché proposta senza indicare puntualmente quali prove sarebbero state mal valutate o poste a base della decisione.
L'avvocato deve osservare la diligenza qualificata del professionista, anche con doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente.
Richiamato nel quadro dei doveri di diligenza professionale dell'avvocato nelle prestazioni di particolare difficoltà.
La censura è stata ritenuta non correttamente impostata nel ricorso del professionista, che avrebbe dovuto dedurre la nullità nei termini appropriati.
La censura sul difetto di legittimazione passiva è stata considerata inammissibile per difetto di corretta impostazione del motivo.
L'omessa pronuncia o la declaratoria di assorbimento devono essere denunciate come nullità della sentenza; nel caso concreto il motivo del professionista è stato ritenuto inammissibile perché non correttamente incardinato.
La Corte ha distinto tra errori di diritto, nullità della sentenza e vizio motivazionale, dichiarando inammissibili i motivi formulati con il parametro normativo errato.
Richiamato per i depositi di memoria in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
L'eccezione di tardività del ricorso incidentale è stata respinta perché il ricorso conteneva motivi non meramente adesivi.
Richiamato dall'eccezione di tardività proposta contro il ricorso incidentale, poi respinta.
Le difese e le eccezioni riproposte in appello dal cliente sono state considerate ritualmente coltivate.
La garanzia assicurativa è stata ritenuta riferita al danno risarcibile, non anche a pretese ulteriori o al presupposto erroneo dedotto dalla compagnia.
La liquidazione equitativa è stata giudicata legittima in presenza di danno accertato e di difficoltà nella precisa determinazione del quantum.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale decorre quando il danno si manifesta all'esterno ed è oggettivamente percepibile dal danneggiato, non già dal mero compimento della condotta asseritamente inadempiente.
- Nelle prestazioni professionali di natura giudiziale, l'effettività del danno può ritenersi acquisita solo con la definitività dell'esito del contenzioso, se fino ad allora permane un esito processuale incerto.
- L'avvocato è tenuto, oltre che alla corretta esecuzione tecnica dell'incarico, anche a doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione del cliente quando emergano rischi o ostacoli al risultato perseguito.
- Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in contestazioni generiche della valutazione del materiale probatorio, ma devono indicare specificamente quali prove siano state male utilizzate o trascurate.
- La deduzione di omessa pronuncia o di assorbimento erroneo va veicolata come vizio di nullità della sentenza ai sensi dell'art. 112 c.p.c., con il corretto inquadramento nel vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il danno sia provato nell'an e il suo preciso ammontare sia difficilmente determinabile; in tal caso il giudice può ancorarsi agli elementi di fatto disponibili.
- In sede di ricorso incidentale, la tempestività va valutata anche distinguendo tra motivi meramente adesivi e motivi autonomi: solo i primi seguono la sorte dell'impugnazione principale.
- La manleva assicurativa ex art. 1917 c.c. riguarda il danno effettivamente risarcibile nei limiti del rischio assicurato e non si estende, per automatismo, a poste che non integrino il pregiudizio oggetto della condanna risarcitoria.
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