Cassazione Civile, Ordinanza n. 27102/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla realizzazione, da parte della società costruttrice, di due palazzine e di due villettine su area confinante con un immobile di abitazione di proprietà dei vicini. I proprietari confinanti hanno chiesto la riduzione in pristino per violazione delle distanze legali e il risarcimento dei danni, deducendo anche uno sconfinamento per sottomurazione del muro di confine. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, ordinando l'arretramento delle palazzine e condannando la società al risarcimento. In cassazione la società ha proposto nove motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e invasione della sfera del giudice amministrativo, perché la sentenza avrebbe dichiarato illegittime le opere edilizie; 2) violazione della presunzione di comunione del muro ex art. 880 c.c., violazione dell'art. 345 c.p.c. e dedotta inammissibilità di prove e relazioni tecniche prodotte in appello; 3) violazione delle norme tecniche comunali sulle distanze, contestando il rilievo dei balconi e l'attribuzione di abitabilità ai sottotetti; 4) ulteriore censura sulle distanze minime e sull'ordine di arretramento; 5) violazione degli artt. 2043 e 905 c.c. e dell'art. 345 c.p.c. sul risarcimento del danno da violazione delle distanze e della veduta; 6) violazione degli artt. 2043 e 880 c.c. e dell'art. 345 c.p.c. sul risarcimento per sottomurazione/sconfinamento; 7-9) censure sulle spese di lite, c.t.u. e del secondo grado, ritenute conseguenza delle altre doglianze. In pendenza del giudizio di cassazione è intervenuto il fallimento della società ricorrente, ma la Corte ha escluso l'interruzione del processo di cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che il sopravvenuto fallimento della ricorrente non determinasse interruzione del giudizio di cassazione, perché il relativo processo è dominato dall'impulso d'ufficio. Ha poi dichiarato tardiva e quindi inammissibile la memoria depositata dai controricorrenti oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza. Nel merito, ha respinto il primo motivo affermando la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie tra privati sulla violazione delle distanze legali, anche quando venga in rilievo incidentalmente la conformità o meno del titolo edilizio. Ha respinto il secondo motivo ritenendo provata la proprietà esclusiva del muro di confine in capo ai vicini sulla base di atti di compravendita, planimetrie e risultanze della consulenza tecnica, e ha osservato che la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito; ha anche escluso la novità della domanda e rilevato che le consulenze di parte sono allegazioni difensive producibili anche in appello. Ha respinto il terzo e il quarto motivo, confermando che ai fini delle distanze rilevano i balconi con aggetto superiore al consentito e che l'abitabilità dei sottotetti va verificata in concreto, sulla base delle caratteristiche oggettive, non dei soli titoli amministrativi; quindi ha ritenuto legittimo il calcolo dell'altezza e delle distanze effettuato dalla Corte territoriale. Ha respinto il quinto motivo confermando che la violazione delle distanze integra sia tutela ripristinatoria sia risarcitoria e che il danno è conseguenza della limitazione del godimento del fondo, liquidabile anche in via equitativa sulla base della c.t.u. Ha respinto il sesto motivo quanto al danno da sottomurazione, richiamando ancora la c.t.u. e la possibilità di produrre consulenze di parte in appello. Ha infine dichiarato inammissibili i motivi sulle spese, essendo meramente derivati dal rigetto delle altre censure.
Norme richiamate
artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E
non ricorreva alcun difetto assoluto di giurisdizione: la controversia riguardava diritti soggettivi tra privati e non l'annullamento del titolo edilizio
la presunzione di comunione del muro divisorio è iuris tantum e può essere vinta dalla prova della proprietà esclusiva, ricavabile anche da un complesso di elementi probatori convergenti
la violazione delle norme sulle distanze legali e delle norme urbanistiche integrative consente al vicino la riduzione in pristino
le distanze tra costruzioni sono disciplinate dal codice civile e dalle norme integrative locali
il danno da violazione delle distanze è risarcibile in quanto conseguenza della compressione del godimento del fondo
richiamato dalla ricorrente per contestare il danno da veduta, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura
le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili perché meramente consequenziali al rigetto delle doglianze principali
non preclude la produzione in appello delle consulenze tecniche di parte, che sono allegazioni difensive prive di autonomo valore probatorio
la memoria dei controricorrenti è stata dichiarata tardiva perché depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale
le deduzioni fondare su documenti devono essere specificamente localizzate; la censura sul verbale di sopralluogo è stata reputata generica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
a seguito del rigetto del ricorso, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Le controversie tra proprietari confinanti in tema di distanze legali appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se per decidere occorra valutare incidentalmente la conformità del titolo edilizio o disapplicarlo, senza che ciò comporti annullamento del provvedimento amministrativo.
- La presunzione di comunione del muro divisorio è una presunzione semplice che può essere superata con qualsiasi prova idonea della proprietà esclusiva, anche mediante atti di provenienza, planimetrie e condotte processuali univoche emerse in sede peritale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie; la censura che miri a ottenere una nuova valutazione delle prove è inammissibile.
- Le consulenze tecniche di parte hanno natura di semplici allegazioni difensive e possono essere prodotte anche in appello, non essendo soggette al divieto di nuovi documenti ex art. 345 c.p.c.
- Ai fini del rispetto delle distanze legali, rilevano tutte le parti dell'edificio che concorrono a determinarne volume e sagoma effettiva, compresi gli aggetti non meramente ornamentali e i sottotetti che, in concreto, presentino caratteristiche di abitabilità.
- L'abitabilità dei sottotetti va accertata in concreto sulla base delle caratteristiche oggettive dell'opera e della sua reale struttura, non esclusivamente sulla base dei titoli edilizi o della qualificazione formale data dall'amministrazione.
- La violazione delle distanze legali tra costruzioni legittima sia la tutela ripristinatoria sia il risarcimento del danno, il quale può consistere nella diminuzione temporanea del valore e del godimento del fondo ed essere liquidato equitativamente sulla base della consulenza tecnica.
- Le censure sulle spese di lite e di consulenza tecnica sono inammissibili quando siano proposte solo come conseguenza del preteso accoglimento dei motivi principali e non contengano una autonoma critica alla regolazione delle spese.
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