Cassazione Civile, Ordinanza n. 29543/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso: ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando la complessità e l'evoluzione giurisprudenziale della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto, ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, alla revisione del classamento di un immobile sito in Roma, nell'ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona di appartenenza. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, perché fondato sulla procedura normativa, sulla delibera comunale e sulla determinazione direttoriale, nonché sul richiamo ai criteri di microzona e allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con un unico motivo articolato, carenza di motivazione dell'atto e violazione/falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, dell'art. 3 L. 241/1990, dell'art. 9 D.P.R. 138/1998 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'Ufficio non aveva indicato in modo concreto e specifico le ragioni della riclassificazione e gli elementi fattuali che avevano inciso sul diverso classamento.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
la revisione del classamento per microzona è legittima in astratto, ma il relativo provvedimento deve essere specificamente motivato con riferimento agli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento dei valori nella microzona e l'incidenza sul singolo immobile
art. 1, comma 339, L. 311/2004
richiamato come disciplina procedurale della revisione parziale dei parametri catastali e degli atti presupposti
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo, applicata in senso rigoroso al classamento catastale
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
richiamato come parametro per valutare le caratteristiche della microzona e dell'unità immobiliare rilevanti ai fini del classamento
art. 61 D.P.R. 1142/1949
richiamato per definire il classamento come collocazione dell'unità in categoria e classe ai fini dell'attribuzione della rendita
indicato come fonte dei criteri relativi a qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie da considerare nella motivazione del riclassamento
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione del classamento catastale ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, la legittimità astratta dello strumento non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare in modo rigoroso e concreto il provvedimento relativo alla singola unità immobiliare.
- Non è sufficiente una motivazione standardizzata o meramente assertiva basata sul solo richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona o agli atti presupposti: occorre indicare gli elementi fattuali specifici che hanno determinato quello scostamento e inciso sul diverso classamento.
- La motivazione del riclassamento deve consentire al contribuente di comprendere le concrete ragioni della pretesa e al giudice di verificare la correttezza del procedimento; inoltre delimita l'oggetto del successivo contenzioso, impedendo all'Ufficio di introdurre in giudizio ragioni nuove e diverse da quelle enunciate nell'atto.
- Nella revisione per microzone devono emergere, in relazione al singolo immobile, i dati essenziali relativi a qualità urbana e ambientale del contesto e alle caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato che la comprende.
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