Cassazione Civile, Ordinanza n. 09103/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto un capannone industriale acquistato dalla società concedente e concesso in godimento alla utilizzatrice. A seguito del dedotto inadempimento dell’utilizzatrice, la concedente chiedeva la risoluzione del contratto, la restituzione dell’immobile e, in via monitoria, il pagamento dei canoni non corrisposti sino alla riconsegna del bene, riservandosi inoltre di domandare l’indennizzo conseguente alla risoluzione. L’utilizzatrice proponeva opposizione a decreto ingiuntivo sostenendo, in sintesi, che si trattasse di leasing traslativo e quindi di contratto soggetto all’art. 1526 c.c.; eccepiva inoltre l’usurarietà degli interessi, la violazione delle norme di trasparenza bancaria, l’illegittimità della clausola risolutiva espressa, l’indeterminatezza del credito e chiedeva una CTU contabile. La Corte d’appello rigettava l’appello, ritenendo inammissibili per novità o difetto di specificità le censure su usura, trasparenza e risoluzione; riteneva corretta l’applicazione dell’art. 1526 c.c. al leasing traslativo, il calcolo dell’equo compenso per il godimento del bene e la riconducibilità della somma ingiunta, almeno in parte, al risarcimento/penale pattuita. In cassazione la ricorrente articolava sette motivi: 1) omessa declaratoria dell’usurarietà originaria del contratto, con illegittima declaratoria di novità dei motivi di appello; 2) omessa declaratoria della violazione dell’art. 117 t.u.b. per assenza di indicazione dell’ISC/TAEG, del piano di ammortamento e del tasso applicato; 3) omessa declaratoria dell’illegittimità della risoluzione ex art. 1456 c.c.; 4) omessa ammissione della CTU contabile; 5) violazione degli artt. 1458 e 1526 c.c., per non avere considerato la nullità o l’eccessività delle clausole contrattuali che cumulavano restituzione del bene, canoni e indennizzo e per non avere ridotto d’ufficio la penale; 6) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione rispetto alla domanda di indennizzo; 7) violazione dell’art. 50 TUB e dell’art. 633 c.p.c. per difetto di prova scritta e indeterminatezza del credito posto a base del decreto ingiuntivo. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i primi, il quarto e il quinto motivo per difetto di autosufficienza e di specifica localizzazione degli atti su cui si fondavano, nonché per mancata puntuale allegazione dei fatti processuali rilevanti; ha ritenuto infondato il sesto motivo perché la domanda di risarcimento del danno era stata ritualmente formulata dalla concedente nella comparsa di risposta e comunque era ammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ha ritenuto infondato anche il settimo motivo perché l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di merito sul credito e rende recessiva la questione della sola legittimità dell’accesso al monitorio. Restano così confermate la decisione di merito e la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della utilizzatrice del leasing. Ha confermato la sentenza d’appello che, a sua volta, aveva confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta contro la pretesa creditoria della società concedente. Sul piano motivazionale, la Corte ha ritenuto inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza i motivi relativi a usura, trasparenza, illegittimità della risoluzione e clausole contrattuali, osservando che il ricorso non riportava adeguatamente il contenuto degli atti di merito né li localizzava nel fascicolo. Ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione, poiché la domanda risarcitoria era stata tempestivamente proposta dall’opposta, e ha negato rilievo, in questa sede, alla doglianza sulla carenza di prova scritta e sull’indeterminatezza del credito, trattandosi di questioni che non invalidano l’esito del giudizio di merito sull’obbligazione azionata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come rito utilizzato dalla concedente per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione del bene; non oggetto di specifica interpretazione decisoria nel merito
invocato dalla ricorrente per dedurre violazioni di trasparenza e determinazione del costo del finanziamento, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità
richiamato dalla ricorrente per contestare la clausola risolutiva espressa; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare gli effetti della risoluzione e il regime delle prestazioni già eseguite; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura
per il leasing traslativo, la Corte ribadisce l’applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà: restituzione del bene, restituzione delle rate riscosse, equo compenso al concedente e possibile risarcimento del danno; la penale eventualmente eccessiva può essere ridotta dal giudice anche d’ufficio, nei limiti delle allegazioni ritualmente introdotte
escluso il vizio di ultrapetizione, perché la domanda di risarcimento del danno era stata effettivamente proposta dalla parte convenuta/opposta nel giudizio di primo grado
evocato dalla ricorrente a sostegno della pretesa insussistenza dei presupposti del monitorio; la doglianza è stata ritenuta non decisiva in cassazione
richiamato per contestare la concedibilità del decreto ingiuntivo; la Corte afferma che, in opposizione, si svolge comunque un giudizio di merito sul credito
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la mancata trascrizione/localizzazione degli atti e dei documenti posti a fondamento dei motivi comporta inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato, insieme all’art. 366 n. 6 c.p.c., per esigere l’indicazione e produzione degli atti rilevanti
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi; la Corte precisa i requisiti di deduzione del vizio di violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo
richiamato per qualificare la clausola penale eventualmente inserita nel leasing come fonte di liquidazione preventiva del danno
richiamato come base del potere giudiziale di riduzione della penale manifestamente eccessiva
richiamato per il principio di integrale risarcimento del danno secondo danno emergente e lucro cessante
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare qualificabile come leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si applica analogicamente l’art. 1526 c.c.: il concedente deve restituire le rate riscosse, ha diritto a un equo compenso per il godimento del bene e può ottenere il risarcimento del danno, mentre eventuali pattuizioni di tipo confisca/penale soggiacciono al controllo di eccessività e alla riduzione giudiziale.
- La clausola penale che cumula acquisizione dei canoni e mantenimento della proprietà del bene, se manifestamente eccessiva, può essere ridotta dal giudice anche d’ufficio; tuttavia la parte che la contesta deve averla ritualmente dedotta in giudizio nei termini di rito, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- Nel ricorso per cassazione vale un rigoroso onere di autosufficienza: chi fonda le censure su atti o documenti di merito deve trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; la mera allegazione sintetica delle deduzioni svolte nei gradi precedenti non basta.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di uno specifico fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente dolersi della mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito sul credito azionato; pertanto, questioni come la mancanza dei presupposti per il monitorio o la sola indeterminatezza originaria del credito non impediscono di pervenire a una decisione di merito sulla pretesa sostanziale.
- In opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre tempestivamente domande connesse e incompatibili con la difesa dell’opponente, purché riferite alla medesima vicenda sostanziale e allo stesso bene della vita; ciò non integra ultrapetizione se la domanda è stata ritualmente introdotta.
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