Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17228/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Montuoro ha impugnato la sentenza di conferma dell'abbreviato per il reato di bancarotta documentale (art. 216 L. fall.), deducendo: errata applicazione di legge (art. 216 L. fall., artt. 99 e 133 c.p.), errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza di motivazione. In particolare ha sostenuto che mancava solo la consegna di alcuni registri (i libri IVA sarebbero stati prodotti; il registro dei beni ammortizzabili non sarebbe scrittura obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 c.c. per la sua impresa), che non sussisterebbe il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e che la recidiva era riconosciuta senza indicare tempi e natura del precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul profilo della mancanza di motivazione circa l'elemento soggettivo (dolo specifico). Ha respinto la censura relativa all'esonero dalla tenuta di scritture per il regime di contabilità semplificata e ha confermato che l'omessa tenuta/consegna di scritture può integrare bancarotta fraudolenta o semplice a seconda della finalità e delle modalità. Tuttavia ha ritenuto insufficiente la motivazione dei giudici di merito sul dolo specifico, in quanto la sola constatazione dell'omessa consegna della documentazione non prova concretamente la volontà di procurare un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio, affinché siano chiariti gli indici di dolo specifico.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Individua la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte distingue due ipotesi: (i) forma 'specifica' (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta con dolo specifico diretto a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) che richiede prova del dolo specifico; (ii) forma 'generale' (contabilità tenuta in modo da impedire la ricostruzione) che può richiedere solo dolo generico se emergono scritture false o incomplete.

  • art. 2214 cod. civ.

    Stabilisce l'obbligo di tenuta delle scritture contabili; la Corte chiarisce che il regime di contabilità semplificata a fini tributari non esonera dall'obbligo di scritture ai fini fallimentari e che l'inadempimento può integrare bancarotta documentale se preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare

    Norma sulla bancarotta semplice documentale; la Corte la richiama per distinguere i casi in cui la mera trascuratezza nella tenuta delle scritture integra la bancarotta semplice e non la bancarotta fraudolenta che richiede dolo specifico.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta errata applicazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa agli aspetti processuali collegati alla tenuta e consegna delle scritture nei termini rilevanti per la decisione sul dolo.

  • artt. 99 e 133 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena e all'aggravamento per recidiva; la Corte ha ritenuto assorbita la censura sulla recidiva dopo aver annullato la sentenza per carenza di motivazione sul dolo specifico.

Massime di principio

  • Il regime di contabilità semplificata fiscale non esonera dall'obbligo civilistico di tenuta delle scritture: l'inosservanza può integrare bancarotta documentale se rende impossibile la ricostruzione del patrimonio.
  • La bancarotta fraudolenta documentale si articola in due profili: la forma specifica (richiede dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la forma generale (quando le scritture esistono ma sono false o incomplete; può essere sufficiente il dolo generico).
  • Per affermare il dolo specifico non è sufficiente la mera constatazione dell'omessa consegna o della cattiva tenuta delle scritture: il giudice deve motivare concretamente e indicare gli indici dai quali desumere la volontà di occultare o arrecare un ingiusto vantaggio o un danno ai creditori.
  • Se la motivazione sul profilo soggettivo è carente, la sentenza di condanna deve essere annullata e il giudizio rimandato per nuovo esame; non è ammissibile fondare la colpevolezza solo sul riscontro dell'elemento materiale.
  • La distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice dipende dalla finalità e dalla consapevolezza dell'agente: ne consegue che l'accertamento della responsabilità penale richiede valutazioni probatorie e motivazioni specifiche sulle ragioni dell'omissione o dell'irregolarità contabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.