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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21933/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a IVA 2008, emessa dopo una cartella di pagamento e altri atti della riscossione. In primo grado era stata ritenuta valida la notifica della cartella presupposta, eseguita tramite raccomandata consegnata al portiere, e si era esclusa la prescrizione del credito. In appello, invece, la contribuente aveva ottenuto riforma della decisione per ritenuta invalidità della notifica dell'atto presupposto, poiché consegnato al portiere senza successiva raccomandata informativa. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la questione della validità degli atti presupposti fosse preclusa per mancata impugnazione di atti intermedi autonomamente impugnabili; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 602/1973 e della L. 890/1982, assumendo che, nella notificazione diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata, non si applicano le norme sulla notificazione degli atti giudiziari e non è quindi necessaria la raccomandata informativa in caso di consegna al portiere. L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso incidentale con motivi sovrapponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale, ritenendolo assorbente rispetto al primo. Ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice d'appello aveva erroneamente applicato alla notificazione diretta della cartella di pagamento le regole proprie delle notifiche degli atti processuali e della L. 890/1982. Ha affermato che, quando la cartella è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 602/1973, trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non è richiesta la seconda raccomandata informativa anche se il piego sia consegnato al portiere. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali sul thema decidendum e sulla motivazione in diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per dedurre violazione di legge in tema di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere la preclusione all'esame di atti intermedi autonomamente impugnabili non impugnati.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 19 per affermare la tardività o preclusione dell'eccezione sulla validità degli atti intermedi.

  • art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    per la Corte, la notifica diretta della cartella da parte dell'agente della riscossione a mezzo raccomandata segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle delle notifiche degli atti giudiziari.

  • L. n. 890 del 1982

    ritenuta non applicabile alla notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata.

  • art. 7, comma 3, L. n. 890 del 1982

    norma richiamata per distinguere le notifiche degli atti processuali, nelle quali è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna al portiere.

  • art. 139 c.p.c.

    evocato dalla giurisprudenza richiamata dal giudice di merito, ma ritenuto non applicabile al caso della cartella notificata direttamente dall'agente della riscossione.

Massime di principio

  • La notificazione diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26, comma 1, secondo periodo, d.P.R. 602/1973 è soggetta alle regole del servizio postale ordinario, non alle formalità previste per gli atti processuali dalla L. 890/1982.
  • Nella notificazione diretta della cartella di pagamento non è necessaria la raccomandata informativa prevista per le notifiche degli atti giudiziari quando il piego sia consegnato al portiere.
  • Se il giudice di merito applica alla notificazione della cartella di pagamento un regime normativo diverso da quello previsto per la notificazione diretta dell'agente della riscossione, la decisione è viziata per violazione di legge.
  • L'accoglimento del motivo che investe il corretto regime della notificazione assorbe le ulteriori censure sulla preclusione derivante dall'omessa impugnazione di atti intermedi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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