Cassazione Penale, Sentenza n. 31556/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, deducendo: 1) carenza/integrale difetto di motivazione per la mancata valutazione formale della proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., che la difesa aveva sottoposto e che aveva ricevuto il parere positivo della Procura Generale; 2) nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa per mancata nomina dell'interprete ai sensi dell'art. 143 c.p.p., nonostante fosse nota l'ignoranza della lingua italiana da parte dell'imputato (interprete nominato in fase di indagini e in primo grado), e la presenza dell'imputato al giudizio di appello senza interprete.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto ammissibile la sindacabilità in Cassazione della decisione di non accogliere il concordato, ma ha ritenuto infondata la censura perché le ragioni del rifiuto emergono dalla motivazione della sentenza di appello: la proposta concordata dava prevalenza alle circostanze generiche sulla recidiva ai sensi dell'art. 99, commi 2 e 3, codice penale, mentre il Tribunale aveva ritenuto l'equivalenza tra le circostanze, valutazione che la Corte d'appello ha confermato con motivazione non contestata in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la deduzione tardiva: la mancata nomina dell'interprete costituisce nullità a regime intermedio che doveva essere eccepita prima o immediatamente dopo l'atto; l'omessa eccezione in udienza camerale ha reso la censura inammissibile ai sensi dell'art. 180, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: condanna per il delitto in materia di stupefacenti; la sentenza di merito confermata afferma la responsabilità ai sensi di questa disposizione.
Disciplina del 'concordato' in appello: la Corte afferma la sindacabilità in Cassazione della decisione di non accogliere il concordato, ma nel caso concreto ritiene che le ragioni del rifiuto risultino dalla motivazione della sentenza di appello.
Previsione della nomina dell'interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana; nel caso la mancata nomina è stata ritenuta nullità a regime intermedio, soggetta a tempestiva eccezione.
Riguarda la valutazione delle circostanze e della recidiva: il contrasto tra la valutazione richiesta dal concordato (prevalenza delle generiche sulla recidiva) e la valutazione del Tribunale (equivalenza) è stata la ragione sostanziale del rigetto del concordato.
Stabilisce la preclusione per le nullità intermedie non eccepite tempestivamente; la Corte ha applicato questo principio per escludere la rilevabilità tardiva della mancata nomina dell'interprete.
Attuazione della direttiva UE 2010/64 sulla traduzione e interpretazione nei procedimenti penali: la Corte richiama la disciplina ma conferma l'orientamento secondo cui la mancata nomina dell'interprete è nullità a regime intermedio soggetta a tempestiva eccezione.
Massime di principio
- La decisione di non accogliere un concordato ex art. 599-bis c.p.p. in appello è sindacabile in Cassazione: il ricorso per cassazione è ammissibile contro la sentenza di merito che rifiuti il concordato.
- Il giudice di merito deve motivare il rifiuto del concordato; tuttavia la motivazione può essere ritenuta adeguata anche se le ragioni sono desumibili dalla decisione nel suo complesso e non esplicitate parola per parola.
- Quando il rifiuto del concordato si fonda su valutazioni di fatto o di merito relative alla prevalenza delle circostanze (ad es. valutazione tra circostanze generiche e recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.), tale valutazione, se adeguatamente argomentata in appello e non contestata nel ricorso per Cassazione, rende infondate le censure sulla mancata validazione.
- La mancata nomina dell'interprete per un imputato che non conosce la lingua italiana configura una nullità a regime intermedio: va eccepita prima o immediatamente dopo l'atto altrimenti è preclusa (art. 180 c.p.p.).
- La partecipazione dell'imputato e del difensore all'udienza camerale senza sollevare la questione dell'interprete comporta il venir meno della possibilità di dedurne la nullità in sede di impugnazione successiva.
- In situazioni analoghe, il difensore deve tempestivamente eccepire ogni carenza procedurale incidente sulle garanzie (es. assenza interprete) nel momento processuale utile, e nel caso di concordato deve spiegare e criticare specificamente le ragioni giuridiche e di fatto che giustificano la proposta per consentire un vero controllo giurisdizionale.
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