Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo ma fondato il secondo. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata nella quale la Corte d'appello aveva confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Padova (sentenza 4/7/2012, irrevocabile il 7/12/2013), dichiarando che il beneficio rimane efficace. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava due profili: (1) inosservanza delle norme sul contraddittorio perché la Corte d'appello ha dichiarato la prescrizione de plano con sentenza predibattimentale, precludendo alla difesa di intervenire e presentare motivi aggiunti contro la revoca della pena sospesa; (2) violazione di legge perché la Corte d'appello ha confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale nonostante abbia nel contempo riformato la condanna per prescrizione, il che rendeva inesistente il presupposto per la revoca ex art. 168, comma 2, c.p.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato per cui era imputato l'appellante; la sentenza d'appello ha comunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione
art. 168, comma 2, cod. pen.
l'imputato "riporti condanna"
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena presuppone una condanna effettiva; se la condanna viene estinta per prescrizione non sussiste il requisito per la revoca e questa non può essere confermata
art. 23, comma 8, D.L. (richiamato proceduralmente)
Richiamato esclusivamente per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; dal testo non emerge una specifica interpretazione della norma
Principio giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 28954/2017 e successive pronunce)
Principio secondo cui la causa estintiva prevale normalmente sulle nullità per violazione del contraddittorio, con deroga quando la decisione predibattimentale lasci questioni non travolte dalla prescrizione (es. confisca, richieste risarcitorie, o altri provvedimenti che incidono sulla sfera giuridica dell'imputato), che richiedono il dibattimento per esercitare la difesa
Massime di principio
- Se la Corte di merito dichiara la prescrizione ma conferma provvedimenti che si fondano sulla sussistenza di una condanna (es. revoca della sospensione condizionale, confisca), il giudice deve consentire il dibattimento o motivare adeguatamente perché non sia necessario; altrimenti si viola il diritto di difesa
- La revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 2, c.p. richiede la presenza di una condanna effettiva: se la condanna viene estinta per prescrizione, il presupposto della revoca viene meno e la revoca non può essere confermata
- Per contestare in cassazione una conferma di revoca fondatasi su una sentenza poi riformata per prescrizione, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio della parte difettosa (ripristino del beneficio), quando l'errore è di diritto evidente
- Il ricorrente dovrebbe, se possibile, sollevare in sede d'appello (o comunque tempestivamente) le specifiche censure sulla revoca della sospensione (es. mancanza dei presupposti quali indole e gravità del reato) per collegare i motivi e preservare il profilo difensivo
- La prevalenza della causa estintiva sulla nullità del contraddittorio non è assoluta: vanno valutate le conseguenze residue della sentenza che possono incidere sulla posizione patrimoniale o personale dell'imputato, richiedendo la conservazione del diritto al dibattimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31434/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31439/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31440/2022 del 23/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →