Cassazione Penale, Sentenza n. 31439/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per il reato di concorso in estorsione aggravata (art. 629 e art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) discrepanza tra la qualificazione giuridica esposta nella motivazione del Gip (illecita concorrenza) e il dispositivo (estorsione), con presunta lesione del diritto di difesa e vizio ai sensi dell'art. 292 e art.125 c.p.p.; 2) insufficiente e generica valutazione della credibilità della persona offesa, nonché valutazione erronea e contraddittoria rispetto ad altri procedimenti (vizi di motivazione relativi agli artt. 629, 416-bis.1, 275 e 125 c.p.p.); 3) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, con riferimento alla rilevanza del tempo trascorso dai fatti (proporzionalità e attualità del pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: 1) la "discrasia" tra motivazione e dispositivo non invalida la misura quando si tratta dello stesso fatto storico e non è emersa immutatio facti; inoltre il ricorrente non aveva dedotto specificamente la questione in sede di riesame; 2) la valutazione della credibilità della persona offesa è attività di merito basata sulle circostanze del procedimento e non può essere rimessa alla Suprema Corte, essendo la censura generica e tesa a una rivalutazione del materiale probatorio; i precedenti o esiti di altri procedimenti non producono automaticamente "patente" di inattendibilità se riferiti a fatti differenti; 3) l'attualità delle esigenze cautelari può essere desunta dalle modalità del reato e dalla personalità dell'indagato anche se i fatti sono risalenti; il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente il pericolo di reiterazione sulla base dei precedenti e degli indici di gravità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è disposta la remissione in libertà e si applicano le norme di esecuzione previste (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
comma 1 lett. b) e comma 2
La Corte rileva che il provvedimento genetico è corredato degli elementi prescritti dall'art. 292, comma 2, pertanto non sussiste nullità per la 'discrasia' tra motivazione e dispositivo quando il fatto storico è lo stesso
Riferita alla motivazione della misura: la Corte ritiene che la censura sulla motivazione sia infondata perché non emergono vizi logici tali da rendere la decisione manifestamente contraddittoria
Norma che disciplina il reato di estorsione, oggetto della contestazione; la Corte conferma che la ricostruzione del fatto e la gravità indiziaria sono fondate
art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.
Riguardano l'aggravante di tipo mafioso e la specifica aggravazione contestata; la Corte rileva che il Gip e il Tribunale del riesame hanno adeguatamente valutato la connessione con ambienti 'mafiosi' e la sussistenza dell'aggravante laddove contestata
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione e alla prova; la Corte ritiene che la valutazione probatoria del Tribunale del riesame sia conforme ai criteri di legittimità
Disciplina il pericolo di reiterazione; la Corte conferma che il pericolo può essere desunto dalle modalità del reato e dalla personalità dell'indagato anche se i fatti sono risalenti
Attribuisce al giudice del riesame poteri qualificatori in sede di revisione dell'ordinanza cautelare; la Corte nota che il ricorrente non aveva sollevato specificamente la questione al riesame
Richiamato per sottolineare che le regole speciali sulla testimonianza non si applicano alla persona offesa; la Corte conferma la legittimità di basare la decisione sulla sola dichiarazione della persona offesa se adeguatamente motivata
Limita i vizi deducibili in cassazione in materia di motivazione: la Corte osserva che la difesa non ha indicato uno fra i vizi logici tassativamente previsti
Dispositivo cui la Corte si richiama per la condanna alle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende a carico del ricorrente
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle conseguenze dell'emanazione della decisione sulla libertà dell'indagato; la Corte dispone che, non essendo scaturita la remissione, si applichino le disposizioni previste
Massime di principio
- Una 'discrasia' tra motivazione e dispositivo non comporta automaticamente la nullità della misura cautelare quando si tratta dello stesso fatto storico e non è intervenuta immutatio facti
- Il diritto di difesa richiede che questioni specifiche (es. diversa qualificazione giuridica) siano tempestivamente e concretamente dedotte in sede di riesame; l'omessa deduzione limita la rimessione della questione in Cassazione
- La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di merito che la Corte di legittimità sindaca solo in presenza di vizi logici manifesti o palese contraddittorietà
- Esiti di procedimenti diversi non determinano automaticamente l'inattendibilità di una persona offesa se i fatti sono differenti o manca relazione logico-giuridica tra le vicende
- L'attualità delle esigenze cautelari può essere desunta dalle modalità del reato e dalla personalità; il tempo trascorso non esclude di per sé il pericolo di reiterazione
- I motivi in Cassazione devono essere specifici e non meramente riproduttivi del riesame; la genericità o la richiesta di riconsiderazione del fatto determinano l'inammissibilità
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