Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione e/o errata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), lamentando che la Corte territoriale aveva negato l'applicabilità della causa di non punibilità senza compiere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, basando il diniego sulla sola ritenuta offensività della condotta in relazione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici. Il ricorrente sosteneva la scarsa offensività del fatto e la sua idoneità a integrare la particolare tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse carente perché si era limitata a richiamare la "offensività" del fatto senza valutare congiuntamente tutte le peculiarità richieste dall'art. 131-bis e dall'art. 133 c.p. Conseguenze: a) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato previsto dall'art. 474 cod. pen., dichiarandolo estinto per prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi maturato durante il giudizio di legittimità) ed eliminando la relativa pena; b) ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari la decisione in relazione al capo A) (ricettazione, art. 648, comma 4 c.p.) per un nuovo giudizio sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; non può essere esclusa con valutazioni sommarie fondate unicamente sull'offensività del bene tutelato.
art. 133 cod. pen., primo comma
Ai fini del giudizio sulla tenuità devono essere considerati, tra gli altri, le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo; tali elementi vanno valutati congiuntamente.
Sezioni Unite, n. 13681 del 25/02/2016 (Rv. 266590) - giurisprudenza
Principio richiamato: il giudizio di particolare tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; sentenza delle Sezioni Unite utilizzata per censurare la motivazione della Corte d'appello.
Il reato contestato è stato dichiarato estinto per prescrizione maturata durante il giudizio di legittimità; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per tale capo per effetto dell'estinzione.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis richiede sempre una valutazione complessiva e motivata: il giudice deve esaminare congiuntamente modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.
- Non è sufficiente motivare il diniego della causa di non punibilità richiamando genericamente l'offensività del bene tutelato; omissioni valutative possono determinare l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione.
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, matura la prescrizione di un capo di imputazione, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la parte di sentenza relativa a quel reato.
- In caso di decisione censurabile sulla tenuità, la Corte di cassazione ordina in genere il rinvio ad altra sezione del medesimo giudice d'appello per un nuovo esame motivato, evitando un giudizio direttamente sostitutivo.
- Per difesa efficace in casi simili, è importante documentare e far emergere elementi relativi alla scarsa offensività, alle modalità del fatto, al basso grado di colpevolezza e alla minima entità del danno/pericolo, richiedendo espressamente una valutazione congiunta ai sensi dell'art. 131-bis e art. 133 c.p.
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