Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2022 del 23/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per ricettazione contestando: il diniego della rinnovazione istruttoria (esame della persona offesa e dell'imputato) ritenendolo necessario per chiarire luogo, momento e modalità di acquisizione del motociclo; la presunzione della conoscenza della provenienza illecita nonostante assenza di segni di effrazione; il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (art. 648 c.p.) e delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n.4 c.p., per mancata valutazione delle modalità del fatto, del valore del bene e delle condizioni del soggetto offeso e dell'imputato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo manifestamente infondati i motivi. La Corte ha ritenuto che la rinnovazione istruttoria fosse superflua dato il quadro probatorio ritenuto completo (assenza di documenti del mezzo, targa alfanumerica inesistente, scocca riverniciata, furto avvenuto davanti a un centro di distribuzione di Poste Italiane, fermo dell'imputato dopo il furto) e l'atteggiamento di disinteresse dell'imputato (assenze e rinunce a comparire). Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui gli elementi esteriori dimostravano la volontà di occultare la provenienza delittuosa (con possibilità di configurare addirittura il reato più grave di riciclaggio) e, quindi, la conoscenza del carattere illecito del bene. L'attenuante della particolare tenuità è stata esclusa perché il valore e le circostanze del caso non erano lievissimi e il bene era destinato a un servizio pubblico; le attenuanti generiche sono state negate con motivazione adeguata anche in considerazione dei precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 190 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente; implicita valutazione della corretta applicazione delle norme procedurali nel diniego di atti istruttori
art. 495 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: la Corte ha ricordato che l'atto istruttorio va disposto solo se necessario e su specifica indicazione della parte
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che l'imputato aveva opportunità di rendere giustificazioni durante le indagini e il procedimento, e la sua mancata comparizione è stata valutata negativamente
art. 648 cod. pen.
Disposizione sull'attenuante della particolare tenuità del fatto: la Corte ha applicato il criterio che la tenuità non dipende solo dal valore materiale ma da tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso, e l'ha esclusa
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: la Corte ha ritenuto che il pregiudizio non fosse lievissimo e ha escluso l'attenuante
art. 62 n.4 cod. pen.
Riferimento alle attenuanti previste dall'articolo: la Corte ha motivato il diniego con elementi relativi al fatto e alla personalità dell'imputato
art. 624, 625 e 61 cod. pen.
Richiamati quanto all'eventuale maggiore gravità dell'ipotesi alternativa (furto pluriaggravato) che il ricorrente invocava come qualificazione meno grave; la Corte ha osservato che l'alternativa poteva essere più grave
art. 133 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena e sui criteri per l'applicazione delle circostanze: citato in relazione alla valutazione degli elementi per la tenuità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: applicata alla condanna a euro 3.000,00
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati dal ricorrente per profili di garanzia processuale e diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione in concreto
Massime di principio
- La rinnovazione istruttoria in appello (esame di testi o imputato) va disposta solo se specificamente richiesta e dimostrata come necessaria; la parte deve indicare e documentare le esigenze probatorie
- La mancata comparizione o la rinuncia a rendere dichiarazioni può giustificare il diniego di rinnovazione e la valorizzazione delle prove già acquisite
- Segni esteriori di occultamento della provenienza del bene (targa inesistente, riverniciatura, assenza di documenti, atteggiamenti volti a nascondere la provenienza) possono suffragare la conoscenza della provenienza illecita e anche l'integrazione di fattispecie più gravi
- L'attenuante della particolare tenuità non si valuta solo sul criterio del valore economico: occorre una valutazione complessiva di elementi soggettivi e oggettivi; valore non particolarmente lieve e danno a servizio pubblico tendono a escluderla
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione anche richiamando precedenti penali: il giudice non è tenuto a valutare ogni singolo elemento favorevole purché indichi quelli ritenuti decisivi
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione di merito solo per vizio manifesto (contraddittorietà, illogicità o violazione di legge); valutazioni di fatto e di apprezzamento della prova spettano al giudice di merito
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