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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31434/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza del 02/02/2021 e della sentenza impugnata per violazione dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020 e dell'art. 179 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza del difensore (depositata il 01/02/2021) volta a chiedere la trattazione da remoto per l'udienza del 16/02/2021. Il ricorrente eccepiva che il termine perentorio di "quindici giorni liberi" calcolato a ritroso scadeva il 31/01/2021, giorno festivo (domenica), e che ai fini del calcolo doveva applicarsi la regola della proroga al primo giorno non festivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 23-bis comma 4 d.l. n.137/2020 nel senso che la richiesta scritta deve essere depositata entro 15 giorni liberi anteriori all'udienza; calcolando a ritroso il termine per l'udienza del 16/02/2021 il termine finale risultava il 31/01/2021. Poiché tale giorno era festivo, ha operato la proroga automatica ai sensi dell'art. 172, comma 3, c.p.p., ritenendo quindi tempestivo il deposito dell'istanza effettuato il 01/02/2021. Per l'effetto della fondatezza del motivo, la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione dei reati (fatti del 04/11/2013) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali (reati estinti per prescrizione). Ha escluso il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. per mancata allegazione di censure sulla responsabilità e per assenza di interesse concreto dell'imputato a chiedere il proscioglimento; ha rinviato invece al giudice civile competente per valore in grado d'appello per le statuizioni civili e ha rimesso a quel giudice la liquidazione delle spese relative.

Norme richiamate

  • art. 23-bis d.l. n.137/2020, comma 4

    Stabilisce che la richiesta di discussione orale (o la richiesta per la trattazione da remoto) deve essere formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. La Corte ha ritenuto che il termine debba essere calcolato a ritroso e che, se il termine finale cade in giorno festivo, va applicata la proroga automatica prevista dal codice di procedura penale.

  • art. 172, comma 3, c.p.p.

    Prevede la proroga automatica dei termini quando la scadenza cade in giorno festivo o non lavorativo se il termine è fissato per adempiere un'obbligazione o atto entro una specifica scadenza. La Corte ha applicato questa norma per ritenere tempestivo il deposito del 01/02/2021.

  • artt. 472-482 c.p., art. 61 n.2 e art. 642 c.p.

    Norme penali substantive che individuano i reati contestati al ricorrente (falsità e truffa aggravata). Sono il fondamento della condanna di merito, ma la Cassazione non ha esaminato la responsabilità sostanziale perché ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    Disciplina la possibilità per la Corte di Cassazione di emettere sentenza di proscioglimento anziché rinviare; la Corte ha escluso il proscioglimento in quanto il ricorrente non ha proposto censure sulla responsabilità né ha dimostrato un interesse concreto al proscioglimento.

  • art. 179 c.p.p. (richiamato dal ricorrente)

    Il ricorrente invocava anche questo articolo relativo a modalità di svolgimento delle udienze (e trattazione a distanza), ma la decisione si è fondata principalmente sull'art. 23-bis e sul calcolo dei termini e sulla proroga di cui all'art. 172 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando un termine perentorio cade in giorno festivo o in un giorno non lavorativo, se il termine è previsto per adempiere un atto processuale con scadenza specifica, si applica la proroga automatica al primo giorno non festivo (art. 172 c.p.p.).
  • I termini "quindici giorni liberi" previsti dall'art. 23-bis d.l. n.137/2020 vanno calcolati a ritroso dall'udienza e si devono considerare le proroghe automatiche dei termini se la scadenza cade in giorno festivo.
  • La tempestività di istanze difensive presentate in prossimità delle scadenze deve essere valutata tenendo conto delle regole di computo dei termini e delle sospensioni/proroghe previste dal codice di procedura penale.
  • Se, a seguito dell'accoglimento di un motivo formale di cassazione, risulta intervenuta la prescrizione dei reati e non vi sono questioni di merito effettivamente dedotte in cassazione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato.
  • La Corte di Cassazione non è tenuta a pronunciare il proscioglimento di merito (art. 129, comma 2 c.p.p.) se il ricorrente non ha impugnato la responsabilità o non ha interesse concreto al proscioglimento; in questi casi si può procedere alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
  • Quando l'azione civile era attratta nel processo penale e il giudicato penale viene annullato o i reati estinti, le statuizioni civili possono essere rinviate al giudice civile competente per valore e grado per un nuovo giudizio.

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