Cassazione Penale, Sentenza n. 38555/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto l'impugnazione del Procuratore generale, dichiarato l'illegalità della pena concordata perché sotto il minimo edittale e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per il giudizio conforme ai limiti di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento ritenendo illegale la pena applicata perché in violazione dei limiti edittali previsti per il reato contestato (art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). In particolare la pena complessiva concordata e ratificata dal giudice (pena base poi ridotta a complessivi anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa dopo riconoscimento di attenuanti e riduzione per il rito) risultava inferiore al minimo edittale previsto per il reato, pari a sei anni di reclusione e euro 26.000,00 di multa.
Norme richiamate
Norma sul giudizio abbreviato e sul patteggiamento; applicata per inquadrare il rito e l'accordo negoziale fra parti, ma non consente di fissare una pena al di sotto dei limiti edittali stabiliti dalla norma sostanziale
Rilevato in relazione alla partecipazione al reato (concorso), veniva usato per descrivere la fattispecie ma senza incidere sui limiti edittali posti dalla norma sostanziale del reato principale
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che fissa la pena edittale minima per il reato contestato (sei anni di reclusione e euro 26.000,00 di multa); la Corte ha ritenuto che la pena concordata e ratificata fosse incompatibile con tale minimo edittale, rendendo l'accordo e la sentenza illegali
Massime di principio
- Nei patteggiamenti e nei giudizi abbreviati il Giudice non può omologare accordi di pena che comportino una sanzione al di sotto del minimo edittale previsto dalla norma sostanziale del reato
- Se la pena concordata è inferiore al minimo previsto dalla legge, il Pubblico Ministero può impugnare e ottenere l'annullamento della sentenza per violazione di legge
- La determinazione della pena nel patteggiamento deve comunque rispettare i limiti edittali anche dopo applicazione di attenuanti generiche e riduzioni per il rito
- In caso di annullamento per illegittimità della pena, gli atti possono essere trasmessi al giudice di merito per nuovo giudizio o per riformulazione della decisione nel rispetto dei limiti di legge
- Le parti non possono validamente concordare consensualmente una pena che contravvenga a una prescrizione imperativa della legge sostanziale (es. minima edittale)
- Allorché vi sia dubbio sui limiti edittali applicabili, è necessario verificarli prima della ratifica; errori in tal senso espongono la sentenza di patteggiamento a cassazione e annullamento
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