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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7592/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Forte Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 14/01/2021 che lo aveva condannato, in riforma parziale della sentenza di primo grado, per il reato di illecita detenzione di hashish a fini di spaccio. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge circa la sussistenza dell'art. 73 d.P.R. 309/90 (contestando che il dato ponderale e il narcotest fossero sufficienti per ritenere finalità di spaccio); 2) vizio di motivazione nella dosimetria della pena e violazione dell'art. 133 c.p. per essersi la Corte avvicinata al massimo edittale senza adeguata motivazione; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto il precedente ostativo era stato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p. e quindi non poteva essere valutato come ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della finalità di spaccio richiamando il consistente peso della sostanza (1 kg in due panetti da 500 g), la percentuale di principio attivo (Delta-9-THC 16,66% con ricavo stimato di 6576,9 dosi) e dichiarazioni rese in udienza che escludevano destinazione esclusiva ad uso personale; le obiezioni sulla mancanza di strumenti da confezionamento e sull'attività lavorativa lecita non erano convincenti; 2) la determinazione della pena è stata motivata in relazione al rilevante dato ponderale, giustificando l'avvicinamento al massimo edittale previsto dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; 3) il diniego della sospensione condizionale è stato motivato con il precedente penale risultante dal casellario (patteggiamento del 6/3/2009), e la Corte ha correttamente applicato il principio secondo cui l'estinzione degli effetti penali derivante dall'esito utile del termine previsto dall'art. 445 c.p.p. non esclude in ogni caso la rilevanza, agli effetti della concedibilità di un nuovo beneficio, della pena detentiva precedentemente applicata con patteggiamento. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    La normativa sulle sostanze stupefacenti prevede, per il quantitativo e la natura della sostanza, una cornice sanzionatoria più grave. La Corte ha interpretato il consistente dato ponderale come indizio rilevante della destinazione a spaccio, giustificando la scelta di una pena prossima al massimo edittale.

  • Codice di procedura penale, art. 606 n.1 lett. b) ed e)

    Riferimenti normativi utilizzati dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha valutato tali censure come infondate dopo aver verificato la congruità della motivazione della Corte territoriale.

  • Codice di procedura penale, art. 605

    Richiama i vizi di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata e specifica rispetto alle censure difensive.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Norma sul giudizio abbreviato richiamata a titolo di riferimento procedurale: la sentenza di primo grado era stata resa in giudizio abbreviato; la Corte d'appello ha autonomamente valutato le risultanze.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamata nella censura sul valore della prova e sulla motivazione; la Corte ha ritenuto le risultanze probatorie (perizia, peso, dichiarazioni) sufficienti.

  • Codice penale, art. 133

    Norma sulla determinazione della pena (circostanze e valutazione del fatto). La Corte d'appello ha applicato l'art. 133 per spiegare l'avvicinamento al massimo edittale in relazione al rilevante quantitativo di droga.

  • Codice penale, art. 163 e art. 164, comma 4

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena e ai limiti per la sua concessione in presenza di precedenti: la Corte ha ritenuto che il precedente patteggiamento con pena detentiva, benché poi estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., restasse elemento rilevante nella valutazione sulla concedibilità di un nuovo beneficio.

  • Codice di procedura penale, art. 445, comma 2

    Norma che dispone l'estinzione del reato per effetto della pronuncia di patteggiamento dopo il decorso dei termini previsti; la Corte ha chiarito che tale estinzione non toglie automaticamente rilevanza al precedente di natura detentiva ai fini della sospensione condizionale.

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena concordata). Il precedente del ricorrente derivava da sentenza di patteggiamento; la Corte ha valutato gli effetti di tale precedente sulla concessione di benefici successivi.

Massime di principio

  • La consistenza ponderale della sostanza e la stima delle dosi ricavabili sono indizi molto rilevanti per ritenere la finalità di spaccio; l'assenza di strumenti di confezionamento non esclude la destinazione a spaccio se il quantitativo è incompatibile con uso personale.
  • La Corte può avvicinare la pena al massimo edittale se motivato da circostanze oggettive gravi (es. elevato quantitativo di stupefacente); la determinazione deve risultare adeguatamente motivata in relazione ai parametri legali.
  • Un precedente penale derivante da patteggiamento che abbia comportato pena detentiva, anche se gli effetti penali sono stati estinti successivamente ai sensi dell'art. 445 c.p.p., può comunque essere considerato nella valutazione sull'ammissibilità di benefici come la sospensione condizionale della pena.
  • In sede di gravame la Corte d'appello deve confrontarsi puntualmente con le censure difensive; una motivazione che affronti le obiezioni principali e richiami elementi probatori concreti (perizia, dichiarazioni, quantità) è generalmente ritenuta sufficiente dalla Cassazione.
  • Le deduzioni difensive basate esclusivamente su presenze di lavoro lecite o mancato rinvenimento di attrezzi non prevalgono sull'insieme probatorio che indica finalità di spaccio quando esistono dati oggettivi e coerenti.

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