Cassazione Penale, Sentenza n. 41719/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: carenza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulle esigenze cautelari; insufficiente prova della consapevolezza di far parte di un sodalizio dedito al narcotraffico e della finalità agevolatrice rispetto alla cosca Barbaro; eccessiva valorizzazione delle intercettazioni (cd. "droga parlata") senza riscontri materiali, con mancato controllo sull'effettività delle condotte e delle transazioni; omessa valutazione del tempo silente e difetto di motivazione circa l'adeguatezza della misura cautelare.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla partecipazione stabile del Delfino a un sodalizio di narcotrafficanti e sulle condotte contestate (più capi relativi a forniture di marijuana, hashish e cocaina), valorizzando conversazioni ambientali dettagliate e riscontri investigativi (osservazioni, incontri, campioni e concreti riferimenti a quantità, prezzi, trasporti). Sulla "droga parlata" è stato richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui le intercettazioni ambientali e le dichiarazioni spontanee, se ricche di dettagli e incompatibili con mere millanterie, sono idonee a fondare un giudizio di gravità indiziaria anche in assenza di sequestro, purché il giudice escluda alternative plausibili. Le esigenze cautelari sono state ritenute attuali e adeguatamente motivate alla luce della professionalità del traffico del ricorrente, dei precedenti penali e della vicinanza alla cosca; la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è stata superata. La contestazione sull'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. è stata dichiarata ininfluente ai fini cautelari e priva di interesse concreto alla impugnazione.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)
La condotta di partecipazione è stata ricostruita come stabile inserimento in un sodalizio finalizzato al traffico di droghe; il Tribunale ha ritenuto sufficienti i gravi indizi tratti dalle intercettazioni e dagli elementi investigativi per l'imputazione ai sensi di tale norma.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Richiamata per la valutazione delle dichiarazioni captate nelle intercettazioni (cd. "droga parlata"): non è necessaria acquisizione di riscontri estrinseci se il giudice con motivazione convincente esclude ipotesi alternative plausibili; richiede però attenzione e rigore nella valutazione.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti indicati; il giudice può ritenere la custodia in carcere adeguata salvo dati di fatto idonei a superare tale presunzione.
codice di procedura penale, art. 309
Il provvedimento ex art. 309 (valutazione delle esigenze cautelari) è stato richiamato nel ragionamento del Tribunale e considerato congruamente motivato in ordine all'attualità e alla gravità delle esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lett. a), n. 3
Fissazione del termine massimo di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari (un anno) per le imputazioni relative all'associazione di cui all'art. 74; citata per spiegare la non incidenza dell'esclusione di taluna aggravante sul regime temporale della custodia.
codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Inserisce la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in un catalogo che rende operativa la presunzione cautelare ex art. 275, comma 3; richiamata per motivare l'applicabilità della presunzione cautelare.
Aggravante contestata e poi esclusa: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse interesse concreto a impugnare l'esclusione perché ciò non incidrebbe sul regime cautelare e sui termini di custodia.
Massime di principio
- Intercettazioni ambientali dettagliate e conversazioni tra presenti, contenenti riferimenti precisi a quantità, prezzi, tempi, luoghi e modalità, possono costituire gravi indizi idonei a sostenere misure cautelari anche in assenza di sequestro, purché il giudice motivi convincendo dell'incompatibilità con mere millanterie e escluda alternative plausibili.
- La nozione di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un quadro di scambi ripetuti, programmazione di forniture, ripartizione di ruoli e rapporti stabili tra fornitori e vertici; non è necessario che ogni associato conosca tutti gli altri, è sufficiente la consapevolezza di partecipare con almeno altre due persone a una struttura criminosa organizzata.
- Per le misure cautelari relative a delitti di narcotraffico opera una presunzione di necessità/adeguatezza (art. 275, comma 3): il tempo silente o la mera assenza di sequestro non bastano a superarla senza elementi concreti e specifici che la confutino.
- La contestazione di una circostanza aggravante è priva di interesse processuale in sede cautelare quando la sua esclusione non produce una utilità concreta per l'indagato (es. non modifica il regime o la durata della custodia); in tali casi l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo del giudice di merito: deduzioni generiche circa la scarsa affidabilità delle intercettazioni o ipotesi alternative devono essere supportate da argomentazioni e prove concrete per essere efficaci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41820/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41643/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41644/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41645/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41646/2025 del 30/12/2025
- Sentenza penale · 30 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41647/2025 del 30/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →