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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1800/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pacini era stato condannato per concorso in bancarotta documentale semplice per non aver tenuto i libri e le scritture contabili obbligatorie nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento della V.M.T. s.r.l. (fallita il 17/09/2018). In appello la pena accessoria è stata rideterminata ma la condanna confermata. Con ricorso in Cassazione si deduceva: (i) violazione del principio di offensività (art. 49 c.p.), perché la società sarebbe stata inattiva e non vi sarebbe stato danno effettivo ai creditori; (ii) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e valutazione erronea del profilo soggettivo e del danno; (iii) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno lieve ex art. 219 L.F., diniego delle attenuanti generiche e sproporzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento secondo cui la bancarotta documentale semplice è un reato di pericolo presunto: l'omessa tenuta delle scritture è sanzionata anche in assenza di danno concreto e l'eccezione di inoffensività/reato impossibile (art. 49 c.p.) non trova applicazione. La Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis per le concrete circostanze (totale mancanza della documentazione per gli anni di gestione del ricorrente) e ha ritenuto non sussistente il danno lieve ex art. 219 L.F., richiamando la valutazione globale del danno nei reati fallimentari. Ha inoltre confermato la discrezionalità del giudice di merito nel negare le attenuanti generiche e nella commisurazione della pena. Per legge, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49 cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla doglianza sulla inoffensività: la Corte ha escluso che si tratti di reato impossibile/inoffensivo perché la bancarotta documentale è reato di pericolo presunto e l'omessa tenuta delle scritture è idonea, di per sé, a ledere l'interesse dei creditori.

  • art. 2214 cod. civ.

    Indica l'obbligo formale di tenuta delle scritture contabili; la sentenza ribadisce che tale obbligo sussiste fino a che la società non sia formalmente cancellata dal registro delle imprese.

  • art. 2217 cod. civ.

    Richiamato in relazione alla funzione dell'inventario e del bilancio quale fotografia dell'attività e del patrimonio aziendale, indipendentemente dall'operatività concreta.

  • art. 217, comma secondo, legge fallimentare (L.F.)

    Norma descrittiva della bancarotta documentale semplice; la Corte distingue questa fattispecie da quella di bancarotta fraudolenta documentale, sottolineando che per la semplice documentale non è richiesto l'evento dell'impedimento della ricostruzione contabile.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Cause di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per la concreta gravità e per la totale mancanza di documentazione, incompatibile con un pericolo di lieve entità.

  • art. 219 L.F.

    Circostanza attenuante del danno lieve: la Corte ricorda che, nei reati fallimentari, il danno lieve va valutato globalmente rispetto agli effetti del reato (impossibilità di ricostruzione della contabilità, pregiudizio per le azioni dei creditori e riduzione dell'attivo), e nel caso non è stato ravvisato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, purché risulti un'esposizione congrua dei criteri applicati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La bancarotta documentale semplice è un reato di pericolo presunto: l'omessa tenuta delle scritture contabili è punita anche in assenza di danno concreto ai creditori.
  • L'eccezione di inoffensività o di reato impossibile (art. 49 c.p.) è difficilmente applicabile nei reati di pericolo presunto come la bancarotta documentale: rileva l'idoneità potenziale della condotta a pregiudicare l'interesse protetto.
  • L'obbligo di tenuta delle scritture perdura finché l'impresa non sia formalmente cancellata dal registro delle imprese; la mera inattività non esonera dall'obbligo.
  • L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) può trovare applicazione solo se, in concreto, il pericolo cagionato dalla condotta è di lieve entità e la documentazione/residuo danno permettono di escludere conseguenze significative per la ricostruzione patrimoniale; la totale mancanza dei libri tende ad escluderne l'applicabilità.
  • La valutazione del 'danno lieve' nei reati fallimentari è globale: si considera l'effetto complessivo del reato sulla possibilità di ricostruire la situazione contabile e sulle azioni dei creditori, non solo l'ammontare del passivo.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o escludere le attenuanti generiche e nel quantificare la pena, purché motivi le ragioni di prevalenza degli elementi considerati.
  • In caso di mancata collaborazione con la curatela (es. irreperibilità o mancata consegna dei documenti), la responsabilità e la gravità della condotta vengono valutate più severamente.

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